L’ULTIMA VIOLENZA A DESIREE
I GIUDICI BUONISTI SMORZANO
LE ACCUSE CONTRO LA GANG NERA
E REGALANO UN ESCAMOTAGE GIURIDICO
A TUTTI GLI STUPRATORI DI BRANCO
di Fabio Giuseppe Carlo Carisio
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Sotto il profilo giuridico hanno dovuto fare un triplo salto mortale con avvitamento i giudici del Tribunale del Riesame di Roma per edulcorare la belluina violenza perpetrata ai danni della sedicenne Desirée Mariottini, morta dopo gli stupri per un mix miciciale di psicofarmaci e droga e l’omesso soccorso quando era ormai in agonia. Ebbene sì pur di agevolare una rilettura buonista del branco di stupratori immigrati i giudici sono andati ben aldilà di quanto fosse necessario per la conferma della custodia cautelare in carcere dei quattro immigrati arrestati dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato per la morte della ragazza e la violenza sessuale. Sfoggiando toghe pelose per i crini del diritto e facendo forzature allo stesso Codice Penale hanno di fatto perpetrato un’ulteriore violenza sul corpo martoriato della ragazzina di cui qualcuno avrebbe abusato persino quando era già esanime. Hanno dato in pasto ai media un desueto reato per attenuare le responsabilità degli aguzzini della giovane: perché il reato di abuso sessuale non esiste più dal lontano 1996 quando rientrava nella casistica degli atti di libidine violenta. Addentrandosi nei meandri di un’orripilante pornologia hanno partorito un escamotage giuridico che d’ora in poi consentirà a tutti gli stupratori di evitare le pesanti aggravanti contemplate per l’azione di gruppo.
LA VIOLENZA SESSUALE NEL CODICE PENALE
Per capire l’eccesso di zelo e l’inopportuna sofisticazione giuridica utilizzata dai giudici bisogna conoscere un poco il Codice Penale e l’art. 609 bis nel quale, con le modifiche della legge 66 del 15 febbraio 1996, sono state fatte confluire le fattispecie della violenza carnale e degli atti di libidine violenta, in precedenza distinti nel Codice come due violazioni di gravità differente con conseguenti pene edittali di entità notevolmente diversa. Ecco cosa recita il 609 bis: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni». Per i giuristi esiste soltanto la generica casistica della “violenza sessuale” nel quale gli atti, come le note nella pagina del sito Broccardi (l’avvocato in un click) sono «espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento. Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale)». Formalmente la scelta fu adottata a tutela delle vittime affinchè fosse sufficiente provare la certezza degli abusi e non la natura specifica degli stessi a volte, soprattutto in caso di denuncia tardiva, difficili da dimostrare proprio nel caso di stupro. Di fatto fu l’ennesima legge salva-delinquenti-ricchi che attribuì ai magistrati requirenti e giudicanti una così ampia facoltà discrezionale da consentire, a memoria di cronista, assurdi paradossi come l’operaio condannato ad un anno e 8 mesi per una carezza al senso della ragazza con cui era uscito a cena e l’imprenditore edile che dopo aver sodomizzato il figlio dodicenne dei vicini di casa ottenne il consenso a patteggiare 2 anni e 2 mesi (con sospensione e non menzione della pena) in virtù del lauto risarcimento concordato con i legali dei familiari della vittima.
IL CASO DESIREE DIVENTA ALIBI PER I BRANCHI
Orbene nel caso di Desirèe, dunque, il reato 609 bis che punisce genericamente la violenza sessuale c’era prima del Tribunale della Libertà e sussiste anche dopo a carico degli indagati. Quel che sono mutate sono semplicemente le presunte aggravanti: da stupro di gruppo a episodi singoli. Ecco perché, trattandosi di una fase preliminare di giudizio atta a verificare solo il fondamento (indizi gravi, precisi e concordanti) e la sussistenza della necessità delle misure cautelari in carcere, lo sforzo giuridico nel merito dei giudici è stato del tutto ozioso e per certi versi arbitrario in quanto rischia di condizionare surrettiziamente il successivo giudizio dei loro colleghi che dovranno affrontare la fase processuale valutando anche eventuali nuove prove incriminanti che la Procura avrà possibilità di reperire. Non solo. Essersi lambiccati le meningi per discettare sul susseguirsi degli avvenimenti, per i quali ci sono solo le dichiarazioni degli indagati e quelle vaghe di alcuni testimoni ma non quelle della vittima essendo morta, per giungere ad ipotizzare che le violenze sessuali siano avvenute “a turno” e non in gruppo rappresenta davvero un esercizio assai vacuo ai fini requirenti perché gli stessi testimoni o imputati potrebbero mutare la loro versione dei fatti in fase dibattimentale. Ma diviene soprattutto un’acrobazia logica assai pericolosa sotto l’aspetto giuridico perché si configura come la via maestra che d’ora innanzi gli avvocati difensori di altri stupratori di gruppo potranno seguire. E tutto ciò innesca una circostanza che assume rilevanza di morbosità pornologica: perché da questo pronunciamento dei giudici in poi, per quanto ordinanze e sentenze in Italia non facciano giurisprudenza e quindi non diventino vincolanti come nel diritto anglosassone, sarà compito dei pubblici ministeri dimostrare che gli atti sessuali sono stati contestuali e contemporanei, al punto da indurli a dover attestare i minuti o secondi che potranno essere intercorsi tra un palpeggiamento o una penetrazione dei vari violentatori. Quindi il semplice avvicendarsi sul corpo di una ragazzina drogata e incosciente distesa per ore su un materasso sudicio in un palazzo abusivamente occupato non rappresenterebbe quella complicità sufficiente sebbene più persone siano state viste aggirarsi intorno alla fanciulla seminuda. Una filosofia del diritto che sancisce un unico vergognoso pregiudizio: te li sei cercati bambina e li hai trovati! Un pregiudizio contro il quale una vittima potrebbe discolparsi se fosse ancora in vita. Un pregiudizio che, solo per attenuare la brutalità istintuale di un branco di neri e scongiurare allarmismi sociali con derive xenofobe, offende la memoria di una ragazza psicologicamente fragile, in quanto tossicodipendente, che non può difendersi proprio perché lasciata agonizzare e morire dai suoi stessi stupratori.
di Fabio Giuseppe Carlo Carisio
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FONTE
NESSUNO STUPRO DI GRUPPO E OMICIDIO SOLO PER UNO