E-MAIL AIFA INTASATA DAI POLIZIOTTI! Centinaia di Richieste di Prescrizioni Mediche per Vaccini. Strategia anti-Obbligo dell’avvocato Holzeisen
di Fabio Giuseppe Carlo Carisio
E’ scontro tra l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e il pugnace COSAP (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia). Sia sul piano legale-formale che su quello sostanziale. A confermarlo è il direttore generale dell’AIFA Nicola Magrini che ha scritto una disperata lettera al Ministero dell’Interno, alla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato e al Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ufficio II.
Il caso concerne una questione tecnica quanto semplice: la richiesta di ricette mediche per la vaccinazione, basata sull’ingegnosa strategia giuridico-sanitaria dell’avvocatessa bolzanina Renate Holzeisen per contrastare i vaccini obbligatori per alcune categorie professionali. Ma l’allarme dell’agenzia del farmaco deriva da un aspetto collaterale.
«Con la presente nota si segnala a codesto Ministero, per il seguito di competenza, che sono pervenute nei giorni scorsi agli indirizzi di posta elettronica certificata dell’Agenzia, centinaia di PEC da parte di personale appartenente alla Polizia di Stato aventi ad oggetto la richiesta di ostensione della prescrizione medica finalizzata alla sottoposizione al trattamento vaccinale da Covid 19 ai sensi dell’articolo 4 ter del D.L. n. 44/2021, sollecitata da una Sigla sindacale denominata “COSAP” che ha reso disponibile sul proprio sito1 un modello gratuito da utilizzare al fine di contrapporsi ad eventuali misure vaccinali obbligatorie» scrive Magrini.
«Si rappresenta, inoltre, che l’invio massivo di tali richieste ha intasato le caselle di posta certificata dell’Agenzia, causando notevoli problemi al funzionamento dei sistemi informativi, oltre a disfunzioni organizzative per le strutture coinvolte» lamenta il direttore AIFA come se nella tirannide del Draghistan, dove s’impongono sieri genici sperimentali che possono anche modificare il DNA, fosse vietato ai poliziotti di chiedere chiarimenti sugli stessi vaccini antiCovid che, in forza del Decreto 172/2021, sono costretti a farsi inoculare per continuare a lavorare (dal 15 dicembre scorso).
PANDEMIA, PERENNE REGIME DI TERRORE. Profetica Scomunica della Massoneria di Papa Leone XIII…
Il COSAP, di cui è segretario generale Sergio Scalzo, sta portando avanti molteplici battaglie sotto il profilo giuridico iniziate con la diffida formale all’imposizione del vaccino obbligatorio inviata al Presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri competenti il 5 dicembre scorso, 24 ore prima che il Consiglio dei Ministri approvasse il Decreto 172 sul Super Green Pass contenente anche il mandato vaccinale per Polizia, Forze Armate Vigili del Fuoco, Volontari del Soccorso ed Operatori Scolastici, in aggiunta al già preesistente obbligo per gli operatori sanitari. Lo stesso Scalzo aveva anche denunciato “vessazioni psicologiche” equiparabili al mobbing nei confronti dei poliziotti che non avevano voluto vaccinarsi.
Il 15 dicembre, nel giorno stesso della scadenza del termine ultimo per sottoporsi o prenotare la vaccinazione obbligatoria, l’avvocato Luigi Doria, per conto del legale rappresentante della segreteria generale COSAP (Scalzo) ha inviato al Ministero dell’Interno, al Direttore generale della Pubblica Sicurezza e al Garante per la Protezione dei Dati Personali un’istanza e inibitoria per violazione della legge sulla privacy in riferimento ai controlli disposti da una circolare del Capo della Polizia nei confronti del personale di servizio, di cui parleremo in un prossimo articolo. (link all’azione legale a fondo pagina).
DAI POLIZIOTTI COSAP DIFFIDA AL GOVERNO: “No ai Vaccini Obbligatori che Non Frenano i Contagi”
Proprio in riferimento all’art 44/2021 che istituì il vincolo per gli operatori sanitari si basa l’azione di “Richiesta ostensione prescrizione medica in esclusiva redatta dall’avvocatessa Renate Holzeisen e pubblicata sul sito CosapRoma in un modulo facilmente scaricabile che può essere compilato e inoltrato da ogni poliziotto, militare, vigile del fuoco, volontario del soccorso, operatore sanitario o scolastico.
«Considerato che l’autorizzazione condizionata dei cosiddetti vaccini-Covid-19 prevede esplicitamente quale condizione necessaria per l’uso una prescrizione del medico, consigliamo a tutti gli appartenenti delle categorie professionali di cui all’art. 4-ter D.L. 172/2021 (personale della scuola, del comparto di difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale ecc.) di presentare subito l’istanza di ostensione (significa: esibizione) della prescrizione medica richiesta» ha scritto Paolo Simone Cesario, segretario provinciale di Roma della sigla sindacale di polizia, nella presentazione della domanda per chiedere la “ricetta”.
«Non Vi possono imporre un trattamento con una sostanza di fatto ancora in fase sperimentale, senza che vi sia una regolare prescrizione medica. E una prescrizione medica presuppone la rigorosa valutazione di tutti gli aspetti di efficacia e sicurezza di un farmaco, soprattutto se ancora in fase sperimentale. Inoltre è vietata la prescrizione di un farmaco per un uso non coperto dalla scheda tecnica del farmaco (prevenzione dell’infezione con il Virus SARS-COV-2) senza specifica motivazione al riguardo e esplicito consenso della persona interessata. Qui trovate il formulario per il caso di un insegnante dell’Alto Adige. Per altre professioni cambiate l’indicazione della professione e per i residenti non in Alto Adige adeguate i destinatari relativi alla Vostra Azienda Sanitaria di competenza, mentre i destinatari AIFA sono evidentemente sempre gli stessi».
A fronte di ben 6 pagine di giustificazione sanitaria e giuridica il direttore dell’AIFA ha liquidato la patata bollente in poche righe: «Tali richieste, tutte di identico contenuto, non sono fondate né dal punto di vista regolatorio né dal punto di vista scientifico poiché i vaccini autorizzati alla immissione in commercio per il trattamento dell’epidemia da Covid 19 sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL), ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 219/2006, ossia sono medicinali “la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti”. Infatti, come riportato nelle relative determine AIFA, si tratta di medicinali “da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni”. Pertanto, tale condizione (RRL) è riferita al solo impiego dei vaccini presso le strutture vaccinali e la loro distribuzione è effettuata dalla Struttura Commissariale».
LE BASI GIURIDICO-SANITARIE DELLA RICHIESTA ALL’AIFA
Vediamo invece nel dettaglio quali sono le parti salienti del modulo predisposto da Renate Holzeisen, avvocato e dottore commercialista di Bolzano in possesso di tutte le competenze per la gestione giuridica di transazioni e operazioni commerciali complesse. Inoltre, fornisce pareri in tema di compliance, si occupa di diritto tributario nazionale e internazionale ed è in grado di ottenere informazioni vincolanti dalle autorità (i link agli articoli di Gospa News sono stati aggiunti a posteriori dalla redazioni in quanto correlati con le tematiche menzionate).
La richiesta di una ricetta medica si regge principalmente sull’efficacia e sicurezza dei sieri genici sperimentali a base di RNA messaggero e DNA modificato che secondo un genetista di Colonia possono alterare il DNA umano in un “esperimento globale” dagli esiti sconosciuti.
«PREMESSO CHE le Decisioni di autorizzazione condizionata di immissione sul mercato delle quattro sostanze cosiddetti “vaccini”-Covid-19 (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) prevedono nell’Allegato II Punto B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO espressamente che queste sostanze sono un Medicinale soggetto a prescrizione medica. (Vedasi, p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNtech https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211126154181/anx_154181_it.pdf per Spikevax di Moderna https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211208154383/anx_154383_it.pdf)» si legge nel documento.
- «che i cosiddetti “vaccini”-COVID-19 in uso in Italia sono sostanze autorizzate solo in via condizionata ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006 e
- che nell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 507/2008 è previsto, quale condizione necessaria per l’uso legittimo di queste sostanze, a carico delle autorità sanitarie e dei sanitari coinvolti nella campagna vaccinale un rigoroso obbligo di informazione, e che richiede che l’incoulando/a deve essere espressamente informato/a del fatto
- che la sostanza è stata autorizzata solo in via condizionata (con indicazione della data di scadenza dell’autorizzazione condizionata) perché mancano tutta una serie di studi (preclinici, farmacologici e clinici) in quanto non fatti tout court oppure perché ancora in atto, e
- che, dunque, allo stato non è confermata né l’efficacia né tantomeno la sicurezza del farmaco;
- che la prescrizione medica di cui al precedente punto 1) deve ovviamente fare esplicito riferimento alla circostanza che il “vaccino” prescritto è stato autorizzato solo in via condizionata perché di fatto si trova ancora in una fase sperimentale, mancando importanti dati per la conferma della sua efficacia e sicurezza;
- che l’Autorità Europea del Farmaco (EMA) nel sunto del parere positivo dato per l’autorizzazione in via condizionata per l’immissione sul mercato delle quattro sostanze dà delle indicazioni determinanti. Vedasi qui p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech:
“Comirnaty è un vaccino per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nelle persone di età pari o superiore a 5 anni…. Comirnaty agisce predisponendo l’organismo a difendersi dalla COVID-19 I dati della sperimentazione non erano sufficienti per trarre conclusioni in merito all’efficacia di Comirnaty nelle persone che hanno già avuto la COVID-19….. Può Comirnaty ridurre la trasmissione del virus da una persona a un’altra? L’impatto della vaccinazione con Comirnaty sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 tra la popolazione non è ancora noto. Non si conosce ancora fino a che punto i soggetti vaccinati possano ancora essere portatori del virus e in grado di diffonderlo.[1]»
«Quanto dura la protezione di Comirnaty? Al momento non si conosce la durata della protezione conferita da Comirnaty. Le persone vaccinate nell’ambito della sperimentazione clinica continueranno a essere monitorate per 2 anni per raccogliere maggiori informazioni sulla durata della protezione…»
«I dati relativi all’uso nelle persone immunocompromesse sono limitati….. I dati relativi all’uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono limitati. Sebbene non esistano studi sull’allattamento, non si prevedono rischi in caso di allattamento. La decisione di usare il vaccino in donne in gravidanza deve essere presa di concerto con un operatore sanitario, dopo aver considerato i benefici e i rischi….»
«Poiché Comirnaty ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni, la ditta che lo commercializza continuerà a fornire i risultati della sperimentazione principale negli adulti, che dura da 2 anni, nonché delle sperimentazioni in bambini e adolescenti. Questa sperimentazione e altri studi forniranno informazioni sulla durata della protezione, sulla capacità del vaccino di prevenire la forma grave di COVID-19, sulla misura in cui protegge le persone immunocompromesse e le donne in gravidanza, e sulla capacità di prevenire i casi asintomatici. Inoltre, studi indipendenti sui vaccini anti-COVID-19, coordinati dalle autorità dell’UE, forniranno informazioni aggiuntive sulla sicurezza a lungo termine del vaccino e sui relativi benefici per la popolazione in generale…»
«Le raccomandazioni e le precauzioni che gli operatori sanitari e i pazienti devono osservare affinché Comirnaty sia usato in modo sicuro ed efficace sono state riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo. Inoltre, è stato disposto un piano di gestione del rischio (RMP) per Comirnaty che contiene importanti informazioni sulla sicurezza del vaccino, su come raccogliere ulteriori informazioni e su come minimizzare eventuali rischi potenziali.” [1] Da mesi ormai sono i fatti giornalieri che dimostrano che i “vaccinati” si infettano e trasmettono il virus, dato che ci sono sempre più casi di focolai tra soli “vaccinati”».
Nelle premesse del modulo il dichiarante ribadisce che non gli è stata consegnata alcuna prevenzione medica, si citano i numeri ufficiali di eventi avversi segnalati, tra cui migliaia di morti e altri gravi eventi avversi (cecità, infarti, miocardite, trombosi cerebrali ecc.) rimarcando che «sono una chiara dimostrazione del fatto che queste sostanze – allo stato ancora in una fase sperimentale (a noi cittadini viene inoculata la stessa identica sostanza che viene inoculata nella sperimentazione principale e nelle sperimentazioni aggiuntive in atto!) e per le quali, come risulta da una risposta confermativa ufficiale dell’EMA ad un gruppo di scienziati, si ha assolutamente omesso di fare p.e. studi sulla cancerogenicità – non possono essere considerate “sicure” e soprattutto non possono essere applicate senza alcuna valutazione nel caso specifico di ogni singola persona da parte di un medico della relazione beneficio/rischi, laddove i rischi allo stato, vista la mancanza di fondamentali dati (per studi del tutto omessi oppure ancora in atto) manco sono determinabili».
Nel suo documento l’avvocatessa Holzeisen evidenzia inoltre che «l’obbligo alla prescrizione medica di queste sostanze imposte nelle delibere di autorizzazione condizionata (Allegato II, punto B Condizioni e Limitazioni per l’uso) fa sì che non deve essere il/la sottoscritto/a a dimostrare la presenza di ristrettissime categorie di patologie (stabilite peraltro con un evidente mero “spirito politico” e non medico, considerato il contenuto dei Risk Management Plan dei produttori delle quattro sostanze, vedi sopra), per ottenere un’eventuale esenzione dall’imposizione del trattamento con queste sostanze sperimentali, ma che, invece, deve essere un medico con nome e cognome e numero di iscrizione nell’Ordine dei Medici di appartenenza ad assumersi la piena e personale responsabilità della prescrizione del trattamento con una sostanza di fatto ancora in uno stadio sperimentale di una persona come il/la sottoscritto/a a cui il trattamento viene “imposto” per volontà politica».
Infatti viene rimarcato nel modulo «che ai sensi dell’art. 13 Codice Deontologico dei Medici “La prescrizione a fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico».
«Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti» è specificato ancora nelle premesse che portano alla richiesta finale.
«Tanto premesso; il/la sottoscritto/a, essendole stato imposto nell’art. 4-ter D.L. 44/2021 la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 con la concreta minaccia di sospensione dal posto di lavoro CHIEDE l’ostensione a stretto giro posta della prescrizione medica riferita al/la sottoscritto/a e di cui all’Allegato II Punto B. (Condizioni e limitazioni dell’utilizzo) delle Decisioni della Commissione Europea di autorizzazione condizionata per l’immissione sul mercato delle quattro sostanze cosiddetti “vaccini”-Covid-19, e si riserva ogni utile azione legale al riguardo.
«La procedura di cui all’art. 4-ter D.L. n. 44/2021 (obbligo vaccinale – ndr) non può essere avviata nei confronti del/la sottoscritto/a fino a quando non viene presentata al/la sottoscritto/a una prescrizione medica rispondente alla normativa comunitaria e nazionale, mancando allo stato un presupposto fondamentale sia di natura procedurale, sia di natura sostanziale per l’eventuale trattamento ai fini della prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 del/la sottoscritto/a con una delle quattro sostanze, di fatto ancora in fase sperimentale e che sono, pertanto, state autorizzate per l’immissione sul mercato solo in via condizionata quali “vaccini-Covid-19” per la sola prevenzione della malattia Covid-19 e non dell’infezione con il virus SARS-CoV-2».
Ma ovviamente il direttore AIFA ha risposto picche confermando la linea PRO VAX imposta dal governo che ha indotto l’Agenzia del Farmaco ad arrivare persino ad occultare i rischi di miocarditi nell’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino Comirnaty per i bambini da 5 anni in sù.
“Non si registrato casi“ spiegò il comitato consultivo AIFA in un documento interno omesso dal comunicato stampa emesso dopo la riunione del primo dicembre. Nonostante la stessa Pfizer avesse lanciato l’allarme su questo rischio potenziale e nonostante dai registri VAERS, l’organo di farmacovigilanza americano, dal 14 dicembre 2020 al 26 novembre 2021 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni mostrassero: 2.586 eventi avversi, di cui 34 classificati come gravi e 2 decessi segnalati.
Fabio Giuseppe Carlo Carisio
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https://www.gospanews.net/2021/11/28/wuhan-gates-43-omicron-variante-per-la-quarta-dose-di-vaccini-altra-mutazione-o-nuovo-genotipo-del-sars-cov-2-da-laboratorio/