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“L’OBBLIGO VACCINALE NON E’ APPLICABILE AI MILITARI”. Il Diritto “Status Militis” secondo il Regio Decreto

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Con questo articolo iniziamo la collaborazione con il dottor Ciro Scognamiglio, laureato in Scienze Politiche, in qualità di membro del consiglio direttivo dell’associazione di promozione sociale CONSTITUTIO Italia che lotta per i diritti dei militari delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e dei cittadini italiani contro le imposizioni anticostituzionali delle leggi per la gestione dell’emergenza della pandemia da Covid-19. 

di Ciro Scognamiglio

A seguito di tantissime richieste pervenute dal personale sottoposto all’ordinamento militare e dei tantissimi confronti giuridici con noti studi legali, mi sono imbattuto nel cercare di accorpare l’enorme ventaglio di norme giuridiche poste al fondamento dello status militis.

Ad umile avviso, le norme che disciplinano l’obbligo della terapia (governativa) contro il covid.19 contrastano le norme speciali dell’ordinamento militare.

Il diritto militare è tecnicamente jus singulare, poiché presenta caratteri di eccezione, in quanto finalizzato al perseguimento di scopi particolari, e che va considerato “a parte” rispetto al diritto che generalmente viene applicato jus commune.

Lo status militis (cfr. art. 621 d.lgs 66/2010 Acquisto dello stato di militare) comporta infatti precise e concrete implicazioni giuridiche che assoggettano il cittadino-militare ad una peculiare condizione giuridica, dalle importanti conseguenze pratiche come il possibile sacrificio taluni diritti costituzionali, nell’ambito della quale concetti quali Autorità, obbedienza, spirito di corpo e sacrificio assumono comunque significati spesso incomprensibili per il resto della società “civile”.

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Lo status di Militare non si identifica in un quid astratto, ma, al contrario, costituisce un involucro giuridico nel quale confluiscono le regole codificate dei principi militari fondamentali e della disciplina militare, di conseguenza, ogni Militare è obbligato a tenere una condotta oggettivamente compatibile con i doveri del proprio stato.Il militare in virtù del proprio status è assoggettato alle normative speciali, quali REGIO DECRETO 20 febbraio 1941, n. 303 “Codici penali militari di pace e di guerra”, il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni concernente “Codice dell’ordinamento militare”, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.

Il rapporto di impiego del militare può subire sospensioni determinate da cause di varia natura. Le leggi di stato giuridico distinguono normalmente tre tipi di sospensione: quella precauzionale, quella disciplinare e quella penale per motivi disciplinati dagli articoli 30 e 31 c.p.m.p..

Ritornando alla questione vaccinale contro il covid.19, dobbiamo rammemorare che, sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti, l’organizzazione sanitaria militare.

La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali (MVB- Moduli vaccinali di Base e MPV- Moduli di prevenzione vaccinale) al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

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Suddetta procedura (protocolli sanitari) viene attuata attraverso l’emanazione di decreti del interministeriali – Ministero della difesa / Ministero della salute, che recano altresì l’indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini.

A ciò si aggiunge che, per la prima volta nella storia, i militari vengono sottoposti a vaccinazione da soggetti diversi dall’Ufficiale Medico ed al di fuori dell’ambiente militare e ciò in violazione della direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinale al personale militarenella fattispecie anti SARS.CoV-2 (ex art. 184, comma 1 richiamante la normativa del d.lgs 81/2008) adottata di concerto con il Ministero della Salute nel contesto del PNPV, avente ad oggetto le linee di indirizzo sulle misure di valutazione del rischio biologico SARS-Cov-2 con classificazione 3, come da Direttiva (UE) 2020/739 e le particolari condizioni operative e di servizio attinenti ai criteri di valutazione del rischio biologico SARS-Cov-2 .

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Nell’ambito dell’Ordinamento militare l’illecito disciplinare viene descritto dall’articolo 1352 che stabilisce:«Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine (le direttive e i provvedimenti di sospensione sono ordini ben precisi). La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo». 

Le argomentazioni normative specifiche riportate, cercano di far comprendere che l’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 172/2021 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n. 19), e le sue conseguenze (sanzionatorie) in termini di sospensione dall’impiego/servizio (attività lavorativa) e dalla retribuzione e di qualsiasi emolumento non sia applicabile al settore del tutto peculiare dei militari.

Per una informativa più dettagliata si rimanda alla lettura della versione integrale del documento.

Ciro Scognamiglio
Dottore in Scienze Politiche
Membro del Consiglio Direttivo di Constitutio Italia
info@constitutioitalia.org


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