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VACCINI OBBLIGATORI AI MILITARI: DUBBI DI COSTITUZIONALITA’ DAL TAR. Ricorso di Constitutio Italia fa Breccia nel Diktat Governo. Per Tutti!

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Prima grande vittoria per l’associazione Constitutio Italia, partner operativo di Gospa News nella lotta contro gli obblighi vaccinali. Il TAR del Lazio ha infatti inviato alla Corte Costituzionale per presunti dubbi di costituzionalità il ricorso fatto a nome di vari militari sospesi per non aver accettato l’imposizione dei vaccini antiCovid. Ciò significa che se la Consulta confermerà l’esistenza dei vizi contrari alla Carta Costituzionale i provvedimenti di sospensione. Ecco la notizia nei dettagli tecnici. 


di Ciro Scognamiglio
Membro del Consiglio direttivo dell’associazione di tutela legale e sociale Constitutio Italia

Chi persegue verità e giustizia, giudizio non teme“.

Vogliamo ringraziare tutti gli iscritti, ovvero i cittadini italiani per il sostegno concesso per le attività giuridiche promosse dalla vostra/nostra associazione. La Constitutio Italia nata dalle ceneri per la difesa dello stato di diritto. Questo messaggio è rivolto a tutte le associazioni sindacali e ai loro iscritti, a tutti i soggetti interessati ed a tutti i lettori.

Dunque si porta all’attenzione la recentissima quanto importante pronuncia del TAR Lazio ( sezione 1ª bis) sul ricorso promosso da Constitutio Italia A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Doria, nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio sezione 1ª bis contro Ministero della Difesa per l’annullamento del “Provvedimento M_ D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 con OGGETTO: Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria” avente numero di ruolo NRG 202201811.

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La pronuncia è costituita dalla ordinanza n 202204745 emessa nel giudizio cautelare (udienza 16.3.2022) e pubblicata il 20.4.2022 con cui i Giudici hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale sulla scia di quanto già accaduto ad opera del CGARS (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana).

La declaratoria di illegittimità cost. le della norma da cui promana l’impugnato “Provvedimento M_ D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 con OGGETTO: Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.” Comporterebbe la ricostituzione dello status giuridico – economico dei militari sospesi sulla base giustappunto del provvedimento impugnato. 

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Questo risultato rischia di portare l’annullamento di tutte le sospensioni dal lavoro, con l’annesso recupero delle quote stipendiali non percepite, con il relativo ricalcolo dell’anzianità di servizio di tutto il personale militare (nella sua più ampia accezione). Oltretutto si è prospettata l’apertura di un ulteriore contezioso per l’ottenimento dei danni patrimoniali e non patiti da chi ha subito questa misura sproporzionata ed illegittima, la quale a modesta opinione di chi scrive ha umiliato migliaia di cittadini in armi e non {Un brocardo latino «Necare videtur qui alimenta detrahit» tradotto letteralmente «chi toglie gli alimenti è come se uccidesse»”}.

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Questo ulteriore contenzioso programmato dalla Constitutio Italia e patrocinato dall’Avv. Luigi Doria a carico di tutti quei Comandanti di Corpo/Reparto, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle militari che hanno sospeso le retribuzioni degli uomini e delle donne in armi, pertanto chi vuole perseguire la strada della giustizia troverà la porta aperta in Costitutio Italia.  


Si riporta il testo dell’ordinanza che alleghiamo:

<<… Vista l’ordinanza 22 marzo 2022 n.351 con cui il CGARS ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità lumeggiate dedotte anche nel presente ricorso;

ritenuto pertanto necessaria la riconvocazione del Collegio nella camera di consiglio del 22 marzo u.s., onde assumere le determinazioni conseguenti;

considerato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa;

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tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali sia a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli a quo);

ritenuto conseguentemente di sospendere il giudizio sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) sospende il giudizio in epigrafe rinviando la causa per la delibazione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza.>>


Inoltre la Constitutio Italia e l’avvocato patrocinante sono interessati a promuovere ulteriori strategie continuative, poste alla ricostituzione dello status giuridico – economico dei militari e di tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine e/o di tutte le categorie di dipendenti pubblici e di enti locali sospesi, può essere ottenuta attraverso un’azione di denuncia contabile e contestuale istanza di accesso agli atti.

Si tratta di un atto a struttura complessa in cui si denuncia il danno erariale provocato dai Dirigenti firmatari delle sospensioni senza alcun potere, avendo loro la legge (DL 172/2021 e tutti i precedenti principiando dal DL 44/2021) riservato solo il potere di accertare l’inadempimento all’obbligo vaccinale e non anche quello di incidere, modificandolo o addirittura sospendendolo, sul rapporto giuridico di coloro i quali costituiscono la forza effettiva in un ufficio, reparto, comando o plesso amministrativo in generale.

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Vi è una apposita norma, qualificata imperativa dunque non derogabile, nel testo unico del pubblico impiego, che precisa e prescrive come ogni variazione economica o di spesa nell’ambito considerato debba essere accompagnata da una previsione di copertura e da una delega in favore dei vertici che se ne rendessero artefici.

Il ragionamento è replicabile nell’ambito degli enti locali. Allo spirare dei 30 gg senza ricezione di riscontro, si presenterà denuncia presso la corte dei conti per danno erariale e presso l’A.G. per il reato di omissione d’atti d’ufficio.

In aggiunta, è percorribile la strada del ricorso al TAR per accesso agli atti al fine di ottenere la delega a sospendere in favore dei dirigenti sindacali.

La strategia continuativa proposta nasce da una riflessione giuridica scaturita dal DL 172/2021 e dunque dal mese di dicembre 2021, con l’osservazione di un vuoto legislativo appunto in tema di previsione del potere.

La via intrapresa si inserisce nel solco tracciato dalla difesa stragiudiziale dei militari e civili con il suggerimento di non curare le notifiche contenenti gli avvisi e le sospensioni, con il consiglio di fruire di congedi ordinari e straordinari nonché di periodi di malattia e/o aspettativa.

Difesa che ha permesso a una vasta platea di destinatari della norma impositiva dell’obbligo di percepire gli stipendi (e 13ª mensilità) per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio e, in alcuni casi, anche a marzo.

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Nella convinzione che solo una strategia di lungo respiro possa portare a risultati concreti, come testimoniato dall’unica ordinanza in Italia di accoglimento integrale di un ricorso per appartenente alle Forze Ordine Sospeso, patrocinato dall’avv. Luigi Doria (n. 202200049 pubblicata il 30/03/2022 – Tar Perugia sezione 1ª – altri provvedimenti positivi sono stati ottenuti sotto forma di decreti presidenziali interinali sin dal mese di febbraio), occorrerà alimentare di volta in volta, passo dopo passo, l’azione continuativa, adottando tutte le misure necessarie a seconda del diverso atteggiarsi della PA interlocutrice.

I ringraziamenti per questo importante successo va al nostro stimato Avv. Luigi Doria, il quale ha sempre condiviso le battaglie intraprese dalla Constitutio Italia ovvero dalle migliaia di iscritti e sostenitori.

A mente di quanto sopra, rivolgo a tutti i cittadini che vogliono continuare sul solco della giustizia a non temere chi inganna poiché ricorda … la verità ha un passo lento, ma arriva sempre a destinazione.

Ciro Scognamiglio

Dottore in Scienze Politiche
Membro del Consiglio Direttivo di Constitutio Italia
info@constitutioitalia.org


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