OBBLIGO VACCINALE OVER 50. Constitutio Italia DIFFIDA e si appella al Garante Privacy contro il Ministero della Salute
di Ciro Scognamiglio
Membro del Consiglio direttivo dell’associazione di tutela legale e sociale Constitutio Italia
Con il Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 è stato introdotto l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per tutti i cittadini italiani e stranieri dai 50 anni in su, residenti o soggiornanti in Italia. L’obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022. Per essere soggetti all’obbligo, è necessario avere la residenza nel territorio dello Stato. I cittadini italiani o di altri paesi facenti parte dell’Unione europea che non hanno (o non hanno più) la residenza in Italia, non sono soggetti all’obbligo.
I cittadini inadempienti riceveranno una sanzione amministrativa pari a 100 euro, attraverso apposita notifica (“Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”) cosiddetta “amichevole” inviata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate. In particolare, la sanzione si applica per i soggetti che:
– alla data del primo febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
– a decorrere dal primo febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
– a decorrere dal primo febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle Certificazioni verdi Covid-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Dalla ricezione della notifica, i cittadini avranno dieci giorni per presentare alla propria ASL di appartenenza la documentazione idonea al fine di ottenere l’annullamento della sanzione. La documentazione dovrà permettere di verificare le eventuali esenzioni alla vaccinazione, la necessità di differimento della vaccinazione o il mancato riconoscimento in Italia della vaccinazione eseguita all’estero.
Quando non sussiste l’obbligo?
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
L’infezione da SARS-COV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile. Pertanto chi ha preso il covid prima del primo febbraio non dovrebbe essere soggetto alla sanzione per tutta la durata del Green Pass, e dovrebbe rimanere esente se il suo Green Pass scade dopo il 15 giugno (Escludendo i sanitari che hanno l’obbligo fino al 31 dicembre).
Qual è il primo atto che viene notificato?
Il primo atto che viene notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non sarà la sanzione vera e propria, ma una comunicazione di “avvio del procedimento sanzionatorio” che indica un termine perentorio di 10 giorni.
Entro questi 10 giorni, che decorrono dalla ricezione i destinatari possono:
1. Concede riscontro all’ASL competente per territorio l’eventuale certificazione di differimento o di esenzione dall’obbligo vaccinale, oppure eventuale altra ragione di oggettiva impossibilità (ad esempio che non è stato possibile prenotare il vaccino per mancanza di slot disponibili, oppure perché si è avuto il Covid o vi è stato un oggettivo impedimento, come malattia, infortunio, o perché ci si trova all’estero, etc…). Con la stessa comunicazione, può essere richiesto un colloquio in contraddittorio con l’ASL.;
2. nello stesso termine di 10 giorni è necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta comunicazione all’ASL, accedendo al sito: www.agenziaentrateriscossioni.gov.it
Per coloro che non si sono sottoposti alla sperimentazione vaccinale covid-19, resistendo a tutte quelle malelingue, a tutte le ritorsioni governative possono:
1. Non concedere riscontro e attendere l’eventuale provvedimento, ovvero la sanzione che potrà essere impugnata innanzi al Giudice di Pace.
2. Inviare riscontro con contestuale diffida.
Permettetemi di consigliare, di non concedere loro la possibilità di incassare queste 100€. Le illegittimità vanno impugnate dinanzi agli organi competenti, nel caso de quo innanzi al Giudice di pace competente per territorio, il costo per presentare ricorso è di 43€ di contributo unificato, in rete si trovano decine di ricorsi pronti all’uso.
Più i cittadini si oppongono, più queste norme perdono la consuetudine tanto desiderata dai governanti, basti osservare il dietrofront sulla sospensione degli stipendi a causa delle tantissime impugnazioni/opposizioni dei cittadini (lavoratori del settore pubblico) che non si sono piegati ai diktat dell’esecutivo e dei propri datori di lavoro.
Il riscontro/diffida è indirizzato ai responsabili del procedimento ove si chiede di annullare il procedimento in autotutela, con l’avvertimento che, nel caso in cui gli stessi dovessero decidere per la prosecuzione del procedimento (la comunicazione di sanzione), verrà presentata denuncia penale a loro carico e che risponderanno dei danni cagionati dalla violazione delle norme dell’Unione Europea, con conseguente segnalazione alla Corte dei Conti.
I dati richiesti da questa comunicazione cd amichevole, sono dati sensibili muniti della massima garanzia di riservatezza, la cui richiesta ed utilizzo deve seguire il rispetto della stessa previsione normativa in tema di consenso, destinazione dei dati, congruità ed idoneità del trattamento, e quant’altro previsto dalla Legge.”, pertanto, possiamo NEGARE IL CONSENSO al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e sanitari in sua ogni forma, per ogni atto e per qualsivoglia fine.
Contestualmente possiamo chiedere al Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy), di esaminare la procedura e di concedere l’esito del vaglio documentale sulla liceità e regolarità nel trattamento dei dati personali da parte del Ministero della Salute, assumendo poi di conseguenza, nei confronti di tutti coloro (i responsabili del procedimento) ogni opportuno provvedimento.
La Constitutio Italia come altre associazioni, ha redatto una propria diffida da inviare. Istruzioni qui (https://www.constitutioitalia.org/ )
Concludo rievocando una citazione di un grande uomo Giovanni Falcone “chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una sola volta.”.
Ciro Scognamiglio
Dottore in Scienze Politiche
Membro del Consiglio Direttivo di Constitutio Italia
info@constitutioitalia.org
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