“VACCINI OBBLIGATORI INCOSTITUZIONALI”. Grandinata di Ricorsi alla Corte Costituzionale da tutta Italia. Almeno 14 già a Ruolo

“VACCINI OBBLIGATORI INCOSTITUZIONALI”. Grandinata di Ricorsi alla Corte Costituzionale da tutta Italia. Almeno 14 già a Ruolo

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Sono 13 le ordinanze che hanno promosso la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo evidenziando numerosissime violazioni dei principi fondamentali. Saranno discusse tutte all’udienza del prossimo 29 Novembre in Corte Costituzionale.

L’ultima, la 14a risalente alle scorse settimane, non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Di seguito l’elenco con i link per accedere al testo integrale di tutti i provvedimenti.

Sette giungono dal Tribunale di Brescia, due dalla Regione Sicilia, due dal Tar della Lombardia, una dal Tribunale di Padova e un’altra da quello di Catania.

Da una rapida lettura dei casi riportati da Eventi Avversi in questo encomiabile lavoro non risultano menzionati alcuni ricorsi ben noti come quello dei militari avviato da Constitutio Italia con un’azione legale davanti al Tar del Lazio. Pertanto è lecito inferire che i casi di legittimità costituzionale siano ancora di più… (I link agli articoli di Gospa News attinenti all’argomento trattato sono stati aggiunti a posteriori).

SEGNALARE I VACCINATI MORTI PUO’ ESSERE REATO. Digos e Carabinieri, contro la Libertà di Espressione, Indagano sul MaxiManifesto che cita Dati EudraVigilance


1 Ordinanza n.38 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana

OGGETTO

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali (nel caso di specie: studente tirocinante, iscritto al corso di laurea in infermieristica) – Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche (nel caso di specie: ritenuta inesigibilità dell’obbligo vaccinale in relazione a pregressa infezione da virus SARS-CoV-2) – Sospensione, nel caso di accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Denunciata impossibilità di ritenere soddisfatta la condizione, elaborata dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili” – Contrasto con i principi di razionalità e proporzionalità – Compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori – Violazione del principio del buon andamento, anche in relazione alle criticità del monitoraggio – Lesione del diritto al lavoro – Lesione del diritto allo studio – Contrasto con i principi di proporzionalità e di precauzione.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 4, commi 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97.

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Consenso informato – Omessa previsione dell’esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Omessa previsione dell’esclusione dell’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria – Contrasto con i principi di razionalità e proporzionalità – Violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero.
– Legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 1; decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 4.
– Costituzione, artt. 3 e 21.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 1.-Ordinanza-n.38-Corte-Giustizia-Amministrativa-per-la-Regione-Siciliana-Download

VACCINI OBBLIGATORI & CORTE COSTITUZIONALE: “IN GIOCO LA LIBERTA’ DI CURA“. Blitz di Mattarella: nuovo Giudice il Consulente di Draghi


2. Ordinanza n.42 del TAR Lombardia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: professionista, iscritta all’Ordine degli Psicologi, esercente la professione di psicologa psicoterapeuta in forma autonoma) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo albo professionale – Omessa limitazione della sospensione, come disposto dalla disciplina previgente, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Inadeguatezza della previsione di una preclusione assoluta all’esercizio dell’attività professionale rispetto alla finalità perseguita di limitazione della diffusione del contagio – Contrasto, sotto diversi profili, con il principio di ragionevolezza – Ingiustificata ed eccessiva penalizzazione dei professionisti lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali è contemplata la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse – Contrasto con il principio di proporzionalità – Irragionevole applicazione del medesimo trattamento inibitorio ai sanitari non vaccinati già iscritti all’albo professionale e ai sanitari non vaccinati per i quali la vaccinazione costituisce requisito ai fini della prima iscrizione – Lesione dell’interesse del professionista all’esercizio dell’attività lavorativa quale mezzo di esplicazione della propria personalità e di sostentamento personale e familiare – Lesione dell’interesse dei pazienti alla continuità dell’erogazione delle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 2.-Ordinanza-n.42-TAR-LombardiaDownload


3. Ordinanza n.47 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione dell’obbligo vaccinale per il personale della scuola (nel caso di specie: docenti, dipendenti del Ministero dell’istruzione) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 500 del d.lgs. n. 297 del 1994.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, comma 3.

Di seguito in link con il testo integrale dell’ordinanza 3.-Ordinanza-n.47-Tribunale-BresciaDownload

OBBLIGO VACCINI: “STOP LEGGE FINCHE’ NON DECIDE LA CORTE COSTITUZIONALE”. Appello di Confederazione di Avvocati: 170mila firme!


4. Ordinanza n.70 Tribunale di Catania

OGGETTO

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendenti di azienda ospedaliera pubblica con profilo professionale di collaboratore sanitario-infermiere) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in caso di sospensione cautelare o disciplinare – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevolezza e sproporzionata misura lesiva della dignità della persona – Esorbitanza degli effetti dell’obbligo vaccinale rispetto ai limiti costituzionali ai trattamenti sanitari obbligatori disposti per legge – Violazione del principio di eguaglianza per irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 4.-Ordinanza-n.70-Tribunale-di-CataniaDownload


5. Ordinanza n.71 Tribunale di Brescia

OGGETTO

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria in qualità di personale ausiliario) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Preclusione dell’applicazione al personale che, per scelta volontaria, non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto al lavoro – Irragionevole estensione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, incluse quelle che non comportano alcun rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in relazione ai fini primari di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 7, richiamato dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge.
– Costituzione, artt. 3 e 4.

PADOVA: STORICA SENTENZA PRO INFERMIERA NO VAX. “Vaccino Inutile a Prevenire Contagio. Non può Essere Obbligatorio”

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria in qualità di personale ausiliario) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 e, per il comparto sanità, dall’art. 68 del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per procedimento disciplinare o penale – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, comma 3.
– Costituzione, artt. 2 e 3.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 5.-Ordinanza-n.71-Tribunale-di-BresciaDownload


6. Ordinanza n.76 Tribunale di Padova

OGGETTO

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nel caso di specie: portiere-centralinista dipendente di una fondazione che accoglie persone con disabilità) – Omessa previsione, in alternativa all’obbligo vaccinale, della possibilità per il lavoratore di sottoporsi indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure al test antigenico rapido di ultima generazione, per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati, ogni 72 ore nel primo caso e ogni 48 ore nel secondo caso – Ritenuta inidoneità dell’obbligo vaccinale ad evitare la diffusione del virus nell’ambiente di lavoro – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del diritto all’autodeterminazione terapeutica – Lesione del diritto al lavoro – Violazione del principio di proporzionalità come affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 (come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24), artt. 4-bis, comma 1; e 4, commi 1, 4 e 5.
– Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 35; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), art. 52, primo comma.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 6.-Ordinanza-n.76-Tribunale-di-PadovaDownload

OPERATORE SANITARIO HANDICAPPATO SOSPESO PERCHE’ NO VAX: MaxiCondanna all’ASL di Torino dal Tribunale di Ivrea


7. Ordinanza n.77 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendenti di azienda socio sanitaria in qualità di infermiere professionali o di operatrice socio sanitaria) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Omessa estensione al personale sanitario che, per una libera scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità – Lesione del diritto al lavoro.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 7.-Ordinanza-n.77-Tribunale-di-BresciaDownload


8. Ordinanza n.86 TAR Lombardia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: operatrice socio-sanitaria dipendente di azienda socio sanitaria territoriale) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Omessa previsione, a fronte del prolungamento dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario sino al 31 dicembre 2022, di adeguate misure di sostegno volte a soddisfare i bisogni primari dell’individuo – Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di proporzionalità – Violazione del principio di eguaglianza per irragionevole disparità di trattamento, rispetto ad altre fattispecie di sospensione dal servizio di natura preventiva (pendenza di procedimento disciplinare o penale) in cui viene percepita, pur in assenza di sinallagma contrattuale, una quota della retribuzione a titolo assistenziale – Irragionevolezza per mancata congruità dell’effetto legale della totale privazione della corresponsione di ogni trattamento economico al lavoratore rispetto alla natura dichiaratamente non sanzionatoria dell’atto di accertamento – Lesione del principio della tutela della dignità dell’individuo.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 8.-Ordinanza-n.86-TAR-Lombardia-1Download

MEDICI E INFERMIERI LOMBARDI CONTRO L’OBBLIGO AI VACCINI COVID. In 300 fanno Ricorso al TAR


9. Ordinanza n.101 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria territoriale inquadrata come coadiutore amministrativo) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 9.-Ordinanza-n.101-Tribunale-di-BresciaDownload


10. Ordinanza n.102 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendenti di azienda speciale (R.S.A.) con profilo professionale di assistenti ausiliarie sanitarie) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, dall’art. 68 del CCNL del Comparto Sanità pubblica e dall’art. 41 del CCNL Sanità privata AIOP – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 10.-Ordinanza-n.102-Tribunale-di-BresciaDownload


11. Ordinanza n.107 del Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendente di istituto ospedaliero privato con mansioni di ostetrica) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Preclusione dell’applicazione al personale che, per scelta volontaria, non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto al lavoro – Irragionevole estensione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, incluse quelle che non comportano alcun rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in relazione ai fini primari di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 7.
– Costituzione, artt. 3 e 4.

NWO CONTRO L’ITALIA – 6. La Ministra dei Vaccini Obbligatori (ai sanitari) ne impose 10 ai Bimbi da Giudice. All’ombra di Napolitano & Soros

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendente di istituto ospedaliero privato con mansioni di ostetrica) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 42 del contratto collettivo nazionale di riferimento (sanità privata) – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 5.
– Costituzione, artt. 2 e 3.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza


12. Ordinanza n.108 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente comunale, con mansioni di operatore socio assistenziale) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Preclusione dell’applicazione al personale che volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto al lavoro – Irragionevole estensione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, incluse quelle che non comportano alcun rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in relazione ai fini primari di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 7, come richiamato dall’art. 4-ter, comma 2.
– Costituzione, artt. 3 e 4.

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente comunale, con mansioni di operatore socio assistenziale) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, attesa la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, comma 3.
– Costituzione, artt. 2 e 3.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 12.-Ordinanza-n.108-Tribunale-di-BresciaDownload


13. Ordinanza n.118 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: psicoterapeuta iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi) – Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche – Sospensione, nel caso di accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale, dall’esercizio delle professioni sanitarie con annotazione nel relativo Albo professionale.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), art. 4, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 [, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3].

ECCO PERCHE’ LA CORTE COSTITUZIONALE DIFENDERA’ I VACCINI OBBLIGATORI. 9 Membri su 15 sono ex Ministri o Scelti dai Partiti PRO-VAX

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Consenso informato – Omessa previsione dell’esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Omessa previsione dell’esclusione dell’onere del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
– Legge 217/2019 (recte: Legge 22 dicembre 2017, n. 219) (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), art. 1 e decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4 [, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3].

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 4 [, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3].

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza 13.-Ordinanza-n.118-Corte-Giustizia-Amministrativa-Regione-SicilianaDownload

FONTE – EVENTI AVVERSI

https://www.gospanews.net/2022/04/23/vaccini-obbligatori-ai-militari-dubbi-di-costituzionalita-dal-tar-ricorso-di-constitutio-italia-fa-breccia-nel-diktat-governo-per-tutti/

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