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OVER50 NON VACCINATI: COME DIFENDERSI DALLE MULTE. “Prive di Ogni Fondamento Giuridico e Costituzionale” secondo Giuristi e Avvocati

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di Ivan Gerosa

Mentre in Italia, come in tutto il mondo, si parla spesso a sproposito di Libertà e Democrazia, si fraintendono e spesso mistificano sui media di potere le comunicazioni della Consulta, i numeri e la narrativa del mainstream sui vaccini viene smentita dalla Scienza, dalla Legge e dalla Logica, il popolo votante attende la famosa “commissione d’inchiesta Covid” (che poi sarà composta dagli stessi che durante il governo passato hanno avallato tutto, e che quindi in buona sostanza indagheranno sul loro stesso operato…!??), la Corte Costituzionale sembra seguire pedissequamente la strada indicata dal Mainstream, che da anni conduce una sorta di “Santa Crociata” in nome del “Dio Vax” contro i brutti e cattivi renitenti #freevax e specie simili!

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Premesso che il governo sembrerebbe recentemente orientato alla sospensione dell’azione sanzionatoria, prevedendo una oscura azione di archiviazioni indiscriminata per le varie opposizioni, per poi presumibilmente procedere a una sanatoria tombale del pastrocchio giuridico in oggetto e sia lo stesso Ministro della Sanità a prevedere una sanatoria, ritenendo che “Allo Stato riscuotere le multe potrebbe costare di più di quello che poi ne potrebbe derivare’’, per ora, se non altro per esercitare i nostri diritti e per una sorta di senso civico, queste andrebbero comunque impugnate come sanzione illecite/illegittime se non del tutto nulle, quindi inesistenti, e poi in caso procedere presso il Giudice di Pace entro 30 giorni (o dall’ingiunzione/addebito oppure dall’atto secondario creato con richiesta di annullamento d’ufficio).

Tuttavia, ad una attenta analisi, il rec. Emendamento 1 bis al comma 1 dell’asserito emendamento NON produrrebbe effetti sull’ingiunzione/addebito già comunicato al cittadino. Si parla infatti di “sospensione delle attività (quali sarebbero, poi?) ed i procedimenti di irrigazione della sanzione”, lasciando “scoperto” il pagamento e quindi l’oggetto del contenzioso e il conseguente iter d’opposizione dell’atto già emesso.

Quanto alle evidenze della prima (la Scienza):

per il Vaccino Covid, si è recentemente espresso, tra gli altri, anche un noto scienziato giapponese: “il danno causato è un problema mondiale, miliardi di vite in pericolo”

Il discorso del prof. Masanori Fukushima fatto davanti al ministro della Salute, sbattendo i pugni sul tavolo e praticamente urlando di indignazione

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Sono infatti i diretti interessati a “chiarire” la realtà, una volta per tutte!

E infatti a far discutere sono le dichiarazioni di Pfizer al congresso del capo della Pfizer Albert Bourla, il quale sta facendo marcia indietro, e ora afferma che la tecnologia del vaccino mRNA, non è stata sufficientemente dimostrata quando hanno lanciato il vaccino Covid. Costui, Ceo di Pfizer, ha poi rifiutato per la seconda volta di fila di comparire davanti al Parlamento europeo. Il veterinario finge evidentemente di non sapere che non è stato chiamato da un’associazione no profit, ma dalla Commissione Ue per un’audizione sulle trattative per la fornitura di vaccini.

Interessante anche il lavoro e alcuni spunti dell AVV. REINER FUELLMICH E DOTT. MIKE YEADON, ex vicepresidente Pfizer, che assieme a scienziati e ricercatori presentano le nuove inquietanti scoperte al microscopio riguardo le strutture “auto assemblanti” nei sieri covid!

Breaking – COVID: LA COLOSSALE MENZOGNA! Direttrice Pfizer Ammette davanti all’UE: “Vaccini Non Testati per Prevenire la Trasmissione del Virus”. (video)

Ora poi che è ufficiale che di fronte alla domanda dell’eurodeputato olandese Rob Ross, la responsabile per i mercati internazionali di Pfizer, Janine Small, è stata costretta ad ammettere che l’azienda farmaceutica non ha mai testato il vaccino per fermare la trasmissione del virus…

Infatti a dimostrazione, nella classe 12-39 i non vaccinati hanno un tasso di diagnosi di 0,8 rispetto ai vaccinati con booster, dunque i non vaccinati si infettano circa il 20% meno. Se i calcoli si fanno sulla Tabella 5A del Bollettino ISS (anziché sulla Tab. 6) (fonte https://www.eventiavversinews.it/cmsi-nuovi-dati-iss-e-sentenza-della-consulta-sempre-meno-giustificato-lobbligo-gli-adulti-40-59-anni-con-booster-si-infettano-il-60-in-piu-dei-non-v )

Da sottolineare che il/la/.* Presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, ha parlato sul Corriere della controversa decisione presa la scorsa settimana. Affermando: “Abbiamo seguito la scienza” …. Sipario!

“TRIVACCINATI PIU’ A RISCHIO DI CONTRARRE COVID SINTOMATICO”. Nuovo Studio guidato da Medico CDC USA. Mentre il Piemonte parte con la Quinta Dose

Quanto alle evidenze della seconda (la Legge):

Dopo la recente le recenti eccezioni, deposizioni, schermaglie legali è giunta una decisione della Corte Suprema Usa che confermerebbe che il danno causato dalle terapie geniche a mRNA del Covid, è irreparabile. Poiché la Corte Suprema è la più alta corte degli Stati Uniti, non ci sono ulteriori appelli…ma visto come vanno le cose, mai dire mai…!

Diversi Tribunali Internazionali e nazionali (Pesaro, Firenze, Padova, Frosinone, Chiavari, e molto altri….) si afferma in sostanza : neppure un solo cittadino può essere sacrificato per una sperimentazione medica perché la dignità umana è inviolabile – riporto in merito l’ordinanza n. 2022/7360 del 31 ottobre 2022 a firma del giudice dr.ssa Susanna Zanda del Tribunale Ordinario di f. LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.

Sentenza Bomba! MORTI DOPO I VACCINI: TRIBUNALE MANDA GLI ATTI IN PROCURA. Per Rischi di Tumori e Danni al Sistema Immunitario

Appare, quindi, di tutta evidenza come sia pericolosa la scelta di allontanarsi dalla chiara previsione contenuta nell’art. 1 e 3 della Carta di Nizza in coerenza con la altrettanto chiara previsione del nostro art. 32 cost. e alla giurisprudenza della corte costituzionale monolitica, per giungere ad affermare che, invece, per esigenze solidaristiche e/o anche di spesa pubblica sanitaria, possano ancora essere sacrificate delle vite umane fin tanto che il numero dei sacrifici umani è comunque inferiore ai decessi per covid o per qualunque altro futuro patogeno.
Inutile qui ricordare che ogni anno i decessi per le banali influenze sono stati sempre migliaia e mai si è introdotto un obbligo vaccinale per legge con la contestuale limitazione di tutte le libertà fondamentali.

VACCINI OBBLIGATORI: AIFA SMENTITA DAL LEGALE COSAP. “Farmaci Genici Sperimentali: serve Prescrizione Medica di Specialista”

La stessa “AIFA ha esplicitamente confessato” – scrive – “di non possedere Relazioni di sicurezza intermediee PSUR, e tanto meno aggiornamenti reali, (obbligatori per la commercializzazione dei vaccini anti-Covid), pertanto vi è stata rinuncia alla domanda cautelare. Si andrà quindi nel merito, con udienza al 31 gennaio 2023, ove il TAR dovrà decidere sulla sospensione della commercializzazione o meno dei “farmaci a vendita condizionata”.

Come dire: fioccano sentenze ma non nevica ancora!

Quanto alle evidenze della terza (la Logica):

Logicamente da ciò si può agevolmente evincere come il vaccino non risponda a nessuna delle clausole di autorizzazione al mercato (infatti il siero, dispositivo medicale, risulta “autorizzato” ma non ancora “approvato”, e quindi sub condicionem, al meglio classificabili tra i “farmaci a vendita condizionata”.), ossia: efficacia nella protezione da contagio, irrilevanti effetti collaterali e omogeneità di fornitura al paziente finale.

Ebbene per la prima parlano le affermazioni di BOURLA, per la seconda i milioni di effetti collaterali di Eudravigilance, mentre per la terza rimando alle varie comunicazioni ufficiali di Aifa circa il ritiro di lotti di vaccino delle diverse case farmaceutiche.

A parte quindi l’imbarazzante vicenda toccata all Avv. Sinagra, per cui gli è stata tolta la parola (quando è stato citato un nome e un giornale: Donatella Stasio e la Stampa di Torino…), la Consulta è sembrata più che altro porre il suo responso più in un’ottica procedurale che sostanziale.

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Infatti, riassume bene e in poche parole, l ‘Emerito Prof. Paolo Maddalena:

“Questa sentenza, per quanto mi è stato riferito, si ferma alla procedura e non entra nel merito. Si tratterebbe di una sentenza di inammissibilità. Dunque, poco significativa…”

Faccio notare (come già espresso dall’ Avv. Sandri) che la sentenza (di cui si aspetta la spiegazione integrale alle decisioni) avverrà 20 giorni dopo la recente comunicazione (modalità del resto anomala, in quanto raramente in precedenza si erano visti comunicati scritti dall’ufficio della Corte che anticipassero la sentenza, con dispositivo e motivazioni di merito). Quindi, per evitare un fraintendimento esiziale (ovvero l’aver preso per alcuni un bel granchio, considerando sentenza ciò che era un semplice comunicato), dovremo attendere qualche giorno per una analisi più pertinente.

Ciò che risulta già chiaro è che non si esprime in nessun modo circa la legittimità (quindi costituzionalità) dell’obbligo esteso a tutti e non si parla delle multe ai 50enni.

NON HANNO QUINDI DICHIARATO LA COSTITUZIONALITA’DI MERITO DELL’OBBLIGO VACCINALE COSTITUZIONALE, semplicemente hanno detto che non è irragionevole nella situazione pandemica obbligare il personale sanitario.
Hanno forse rimandato la palla alla politica?

VACCINI COVID DA INOCULARE FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI. Corte Costituzionale (come previsto) Conferma OBBLIGO voluto da NWO

 

Ciò detto, l’unico “ribelle” sarebbe marco D’Alberti che non era d’accordo con gli altri 14, ed è stato proprio per questo che forse non hanno avuto “l’ardire” di dichiarare esplicitamente la costituzionalità dell’obbligo vaccinale. Infatti non lo hanno dichiarato, e si sono espressi circa il ricorso rigettandolo e non decidendo nel merito.

Anche se a fine articolo consiglieremo e indicheremo le azioni di autotutela più idonee alla opposizione, Qui ci preme ribadire con decisione, come il concetto di individuo come soggetto di diritto prevalente rispetto al mero e astratto concetto di “altri” e, per esteso, di “collettività”!

Nonostante certi famosi giuristi come Cassese, affermino addirittura la prevalenza della collettività sui diritti dell’individuo, vorrei ricordare come eziologicamente il concetto “astratto” di “altri” derivi in primis e in substantia dal concetto stesso di individuo. Infatti, diversi illustri giuristi dimostrano l’assunto adducendo un semplice esempio: se valesse la bislacca tesi che il primato collettivo sia superiore a quello individuale, allora poteremmo ad esempio giustificare la menomazione di un individuo, per salvare le vite di più individui…!

Infatti in Italia, il rispetto del principio dell’inviolabilità del proprio corpo è garantito dall’art. 13 della Costituzione, il quale sancisce l’inviolabilità della libertà personale, che, nonostante la recente riforma degli articoli 9 e 41 circa la tutela dell’ambiente rispetto ai diritti individuali, rimane il cardine primo del diritto!

L’obbligo vaccinale sembrerebbe quindi solo un riferimento tangenziale, e prefigurerebbe più una questione politica che di merito.

Si è chiamata infatti la Corte Costituzionale, come già accennato, a fornire un parere su una norma precisa, in questo caso passata e, come quella dell’obbligo dei sanitari, addirittura decaduta…quindi in ultima analisi lo scopo di questo comunicato potrebbe solo dare tempo agli ordini sanitari per includere nel codice deontologico l’obbligo vaccinale stesso. Ma a quel punto la faccenda si farebbe giuridicamente quantomeno “rovente” …

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Possa essere questo un mero auspicio affinché la Corte ritenesse di motivare con più dettaglio eventuali imprecisioni di merito e a corollario giuridico alla luce dei nuovi scenari ora chiari a tutti, o quasi:

1) stante, in tutti i testi di legge, la specifica indicazione di un vaccino che prevenga l’infezione, NESSUNO ha adempiuto all’obbligo vaccinale. Inadempiente, in primis, sarebbe lo Stato, in quanto tale farmaco non è mai stato prescritto, e quindi come non fosse esistito;

2) il piano pandemico redatto dalla stessa OMS nel 2005 e recepito in Italia nel 2006, vigente nel 2020, prevede espressamente la dichiarazione di fasi (e livelli) solo l’ultima delle quali viene definita “fase pandemica”, voglia la Corte fornire la documentazione che dimostri l’esistenza di una pandemia, con dati e evidenze definitive (considerando i dati e molti numeri “pandemici” considerati e dichiarati pubblicamente come falsi anche da una buona parte di medici, da Bassetti ai vari esperti di zanzare e Virostars varie..).

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Quanto infine alla validità formale di una sanzione che ha origine dal ministero della salute, e crea una anomala “commistione” tra competenza e azione sanitaria, tributaria e amministrativa, ci troviamo con evidenza di fronte a “un obbrobrio giuridico” che non ha alcuna logica e fondamento procedurale (anche perché la coerenza cogente tra i database Ministeriali e il trattamento dei dati secondo Privacy e Garante, sarebbero a oggi non trasparenti e ipoteticamente sanzionabili penalmente e civilmente dal Garante medesimo).

A proposito vorrei ricordare la recente pronunciaa dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha sanzionato la Regione Veneto con 100.000 euro per aver violato la privacy dei sanitari non vaccinati in Veneto!

Sanzione da 100mila euro alla Regione Veneto: “Violata la privacy dei sanitari”

Proprio per questa “incongruenza senza precedenti” avvisi e sanzioni sono inoltre arrivati anche a soggetti non idonei al vaccino e a soggetti vaccinati e “in regola” con l’obbligo surrettizio. In poche parole, gli avvisi arrivano spesso a casaccio a tutti quelli che non risultano in un certo elenco al quale né il MinSal né, tantomeno AdeR, avrebbero il diritto di consultare nominativamente.

Già questo sarebbe un buon motivo per chiederne conto al firmatario, che in questo caso si rivela essere il Direttore generale del Ministero della Salute, signor Giuseppe Viggiano.

LE MULTE DA 100 EURO PER GLI OVER 50 NON VACCINATI

Quanto alla SANZIONE Over50 (o meglio la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio), immaginando una sorta di multa per il fatto che questi siano ancora stranamente vivi e vegeti e possano quindi riceverla, di seguito riepiloghiamo le modalità di opposizione e autotutela:

  1. azione in autotutela con per o raccomandata A/R (qui valgono i termini di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, ma anche i 30 gg di tempo per la risposta da parte delle PA, nel caso vale il principio del “silenzio assenso”). A proposito del computo giorni, è utile ricordare come il non si debba considerare il giorno iniziale della contestazione/notificazione.
  2. azione di tutela patrocinata da avvocati o associazioni diretta a carattere individuali e in eventuale action class (anche se in Italia tale azione è esercitata in casi particolari tipo truffe et similia…)
  3. successiva azione di tutela patrocinata da avvocati o associazioni al Giudice di Pace (personale o in azioni collettive), che seguirebbe nel merito le premesse sopra esposte. In caso di autotutela, dovrete compilare il Modulo originale + 2 copie. Verbale che si intende impugnare in 3 copie e acquistate in tabaccheria contributo unificato € 43,00.

A prescindere dalla stessa natura della sanzione, per cui i pareri dei legali sono a tutt’oggi tra loro discordanti nel considerare l’atto amministrativo, quanto piuttosto un accertamento esecutivo (“a ruolo”), che quindi dovrebbe essere interrotto con un “atto di citazione in opposizione all’esecuzione” (come regolato ai sensi dell art. 615 cpc). In altre parole Le opposizioni alle multe dei 100€ non seguirebbero la procedura del ricorso tipico alle sanzioni amministrative della Legge 689/81, ma quelle del codice di procedura civile relativo alle opposizioni all’esecuzione ex art 615 CPC.

GRANDINATA DI MULTE PER GLI OVER 50 NO-VAX. In Arrivo 1,9 Milioni di Sanzioni da 100 euro Confermate dalla premier Meloni

Nel merito all’azione, i pareri legali sembrano orientarsi alla nullità del provvedimento in toto, adducendo diverse strategie legali che si concentrano sugli specifici punti indicati a sostegno delle evidenze della seconda (la Legge).

Una delle tesi prevalenti, causa di annullamento, sarebbe l’oggettivo impedimento ad adempiere, in quanto come stabilito dal reg. del 29.03.06 e leggi ue collegate circa l’immissione in commercio di “farmaci” o dispostivi medici, sono soggetti a prescrizione medica, con le ovvie implicazioni del caso…!

Ciò detto, la nullità è, sic et simpliciter, dimostrata. Se volessimo poi ulteriormente corroborarla, potremmo includere le osservazioni al paragrafo B) dello stesso regolamento, che disciplina le condizioni di utilizzo e le informazioni complete e chiare al paziente circa le condizionalità autorizzative (si  veda sopra (infatti il siero, dispositivo medicale, risulta “autorizzato” ma non ancora “approvato”, e quindi sub condicionem, al meglio classificabili tra i “farmaci a vendita condizionata”), il che sarebbe un ulteriore compendio alla richiesta di nullità.

VACCINI: PARTE DA TERNI LA RIVOLTA CONTRO I MEDICI. Per Prescrizioni Mediche Negate come a Poliziotti e Militari

A completamento di questo articolo (che spero esaustivo), vorrei qui anche citare la voce discordante dell. Avv. Pier Luigi Fettolini, il quale, asseverato che nell’avviso di addebito pervenuto non siano indicati i termini per l’impugnazione (se non i 60 gg per il pagamento), tale atto è insanabilmente nullo, in quanto mancante di importanti elementi essenziali, tra cui il termine entro il quale può essere opposto, come anche ribadito recentemente dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione nr. 3281/2020.

Cionondimeno essendo l’atto nullo, il potere di dichiarare la nullità spetta unicamente al Giudice competente, ovvero al Giudice di Pace (per indicazione specifica contenuta nel medesimo atto): In sintesi se l’atto non viene impugnato, per quanto sia nullo, potrebbe divenire definitivo. Ciò che lascia perplessi è il fatto che abbiano chiamato “Avviso di addebito” uno strumento tipico di riscossione coattiva dei contributi e premi dell’Inps, che sostituisce la cartella di pagamento, quando però si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dall’art.4  sexies, comma 1 del D. L. 44/2021 (mancato inoculo siero Covid per ultracinquantenni), emessa dal Ministero della Salute, quando l’ente previdenziale emette tale tipo di provvedimenti in due situazioni specifiche, ovvero per riscuotere le somme a titolo di contributi previdenziali e assistenziali omessi, cioè non versati alla scadenza prevista, o per la riscossione di somme, di competenza dell’Inps accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti, ipotesi totalmente diverse dal caso in esame. La sensazione, forte, è cha abbiano fatto volutamente un “mischione giuridico”, utilizzando strumenti non appropriati, da impugnare dinnanzi ad autorità non competenti (chi ha mai visto impugnare un “Avviso di addebito” dinnanzi ad un Giudice di Pace?), per destabilizzare, una volta di più, il sistema giudiziario, reiterando l’abominio dei dpcm di contiana memoria.

Pienamente d’accordo con la tesi dell Avv., personalmente ritengo che procedere comunque sia una forma di sana resistenza civile, contro una sanzione (forse volutamente) tanto confusa, quanto inconsistente.

MELONI “RUBA” AI POVERI PER ARRICCHIRE LE BIG PHARMA: €650milioni in più di Vaccini coi Tagli al Reddito di Cittadinanza

BLOCCO PATROCINIO E TUTELA LEGALE

Per eventuali azioni di autotutela individuale leggete i suggerimenti tecnici in coda all’articolo.

Per azione di tutela patrocinata da avvocati o associazioni sia perla ri chiesta di annullamento che per la eventuale successiva opposizione al Giudice di pace, riporto le indicazioni dello Studio Legale Katia e Mirko Ventura Avvocati Associati con studio in 22063 Cantù (CO), Via Giovanni da Cermenate 97, cui potrete rivolgervi via telefono o mail ai recapiti: 031.2759032 mail info@venturassociati.com per gli altri due casi riepilogati:

L’Agenzia delle Entrate Riscossione sta per inviare circa un milione di cartelle relative all’obbligo vaccinale per gli over 50 non vaccinati.

Che fine faranno le cartelle?

Sebbene il Governo abbia paventato la possibilità di sospensione delle cartelle, il consiglio è quello di non soprassedere semplicemente dal pagamento, ma di impugnare la cartella che vi sarà notificata, esponendo tutte le ragioni di fatto e di diritto e sollevando questioni nuove e ulteriori sulle quali i Giudici di Pace aditi dovranno pronunciarsi.

Il diritto di difesa è costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. e offre l’opportunità ai singoli cittadini di esporre finalmente una serie di questioni e di approfondimenti che non potranno e non dovranno essere ignorati dai Giudici di Pace aditi.

Altro consiglio è quello di evitare di omettere il pagamento della cartella e di omettere l’impugnazione della medesima, poiché così facendo ci si precluderebbe la possibilità di entrare nel merito della questione e di subire le azioni di esazione coattiva del credito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Sicché, non appena ricevuta la notifica della cartella rivolgetevi immediatamente ad un avvocato che potrà porre in essere tutte le iniziative necessarie per la tutela dei Vostri diritti.

Immaginando quindi che il sistema economico, sociale, politico, sanitario e giurisprudenziale in Italia sia “stia arrivando al capolinea”, resteremo in attesa che i libri di storia possano riscrivere la triste quanto ovvia verità. Mentre per questa “improvvida” pronuncia della Consulta non ci resta che attendere (inutilmente) la Corte Europea, affinché infligga eventuali e ulteriori sanzioni nei confronti del nostro Paese, prima che, forse, un giorno i popoli liberi e sovrani possano “autodeterminarsi”.

Ai posteri quindi l’ardua sentenza…!

Ivan Gerosa
Libero pensatore economico, digital project manager e analista Seo-Sem senior

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BLOCCO ISTRUZIONI AUTOTUTELA E ANNULLAMENTO D’UFFICIO

Quanto alle prime indichiamo un breve vademecum dell’Associazione Libera Coscienza.

L’annullamento d’ufficio serve a contestare la SECONDA RACCOMANDATA cioè L’AVVISO DI ADDEBITO CON BOLLETTINO DI PAGAMENTO 100 EURO.

Se siete ancora alla prima raccomandata seguite qui https://t.me/Libera_Coscenza_Over50_Canale/136.

Ci raccomandiamo di NON confondervi. La procedura è semplice e si consiglia di RITIRARE IMMEDIATAMENTE la raccomandata e di INVIARE L’ANNULLAMENTO (i 60 giorni partono dalla ricezione della raccomandata). Per chi NON avesse ritirato oppure ha distrutto la seconda raccomandata ma sa di averla ricevuta, noi consigliamo comunque di mandare l’ANNULLAMENTO D’UFFICIO omettendo il nr del procedimento sanzionatorio e la data di invio, lasciando i soli i dati anagrafici e Cod. fiscale. Per chi avesse problemi può chiedere aiuto ad un parente/conoscente oppure rivolgersi ad un negozio che si occupa di informatica/web come anche la biblioteca. Non fermatevi ma trovate una soluzione!!

Invio ANNULLAMENTO D’UFFICIO tramite PEC PERSONALE (consigliamo Aruba 6€ attivabile in 5min, ZERO problemi webmail ed app, mettete l’avviso di ricezione nella mail ordinaria, togliete il rinnovo automatico, trovate le guide nel loro sito)

– Fare copia-incolla dell’intero testo nel corpo della PEC  non come allegato compilarlo, anche alla fine, no firma in calce dato basti il nome cognome. La firma è il documento d’identità.

– OGGETTO è quello già nel documento, basta fare copia-incolla.

– Inviare a TUTTI GLI INDIRIZZI PREDISPOSTI

– Allegare PDF del documento d’identità

CHI NON AVESSE PEC PUO’ INVIARE RACCOMANDATA

Consigliato stampare fronte/retro ed allegare anche copia C.I. lasciate pure gli indirizzi pec/mail

Versione cartacea modificabile Word https://t.me/Libera_Coscenza_Over50_Canale/139

PDF https://t.me/Libera_Coscenza_Over50_Canale/140 stesso doc in due formati

Versione cartacea da stampare e compilare a penna

PDF https://t.me/Libera_Coscenza_Over50_Canale/141

La raccomandata va inviata qui: Ministero della Salute Viale Giorgio Ribotta n.5 – Roma –

INVIARE dopo una settimana EMAIL normale a: seggen@postacert.sanita.it con testo: “Spettabile Dott. Giuseppe Viggiano, In attesa che lei riceva la mia raccomandata, le mando la richiesta di annullamento d’ufficio in PDF per agevolare l’archiviazione dell’avviso di addebito a titolo esecutivo che presenterebbe parecchie questioni di non conformità alla normativa vigente. Anticipatamente ringrazio e porgo i miei più distinti saluti”.

Per noi la procedura corretta e formale è PEC/Raccomandata ma nessuno vi vieta di usare la Email oppure la PEC di altri. Noi non assicuriamo la procedura ma quello importante è il protocollo d’ufficio e non il modo di invio. Basta sostituire lo specchietto iniziale con:

In base all’Articolo 45 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) dove vien detto che: “1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”, il/la sottoscritt xxxx xxxx, nat il 00/00/1900 a xxxxx (XX), residente a xxxxxx (XX), in via xxxxx nr.0, CF. ABCDEF00C00C123A intende esercitare il proprio diritto nell’utilizzare qualsiasi mezzo telematico come la PEC di xxxxx oppure la mia Email e formula la presente diffida per significare quanto segue:

Telegram (https://t.me/Libera_Coscenza_Over50_Canale/136)

– SOLLECITO PER MANCATO PROTOCOLLO D’UFFICIO. Se non avete ricevuto il protocollo d’ufficio (non quello della PEC) dopo un paio di giorni dall’invio va preteso. Si manda nuova PEC/Email per richiamare quella precedentemente inviata:

“Spettabile x, in data 00 alle ore 00 ho inviata una richiesta di annullamento d’ufficio dell’addebito a titolo esecutivo che presenterebbe gravi non conformità rilevate dopo attenta analisi dell’avvio del procedimento sanzionatorio over 50. Le scrivo perché non ho ricevuto il protocollo d’ufficio e non non ho ricevuto notizie sulle motivazioni di ritardo per la risposta, ricordando che la pubblica amministrazione deve garantire il servizio con efficienza e cortesia, anche per non rischiare di commettere omissione d’atto d’ufficio. Nella speranza di una vostra celere risposta vi mando i miei più cortesi saluti”.

SOLLECITO PER MANCATO ANNULLAMENTO D’UFFICIO sia per invio PEC oppure Raccomandata (con email). Se passati 25 giorni ESATTI e non avete ricevuto l’annullamento dovete mandare nuova PEC per richiamare quella precedentemente inviata. Questa fase è molto importante perché daremo 7 giorni prima di depositare il ricorso dal Giudice di Pace:

“Spettabile x, in data 00 alle ore 00 ho inviata una richiesta di annullamento d’ufficio dell’addebito a titolo esecutivo che presenterebbe gravi non conformità rilevate dopo attenta analisi dell’avvio del procedimento sanzionatorio over 50. Le scrivo perché decorsi 30 giorni, non ho ricevuto notizie sulle motivazioni di ritardo per la risposta, ricordando che la pubblica amministrazione deve garantire il servizio con efficienza e cortesia, anche per non rischiare di commettere omissione d’atto d’ufficio. Entro 7 giorni andrò a depositare ricorso dal Giudice di Pace. Nella speranza di una vostra celere risposta vi mando i miei più cortesi saluti”. Di seguito gli indirizzi Pec (per chi ha usato Pec) ed email/PEC (per chi ha usato la raccomandata): Alla CA Ministero della Salute Firmatario del procedimento dott. Giuseppe Viggiano PEC/Email: seggen@postacert.sanita.it Responsabile procedimento sanzionatorio Dott.ssa Battilomo Email: obbligovaccinale@sanita.it

Alla CA Agenzia delle Entrate-Riscossione Responsabile del procedimento dott. Gianfranco Cerrato Email/PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Se passati 30 giorni non avete ricevuto l’archiviazione dovete mandare una nuova PEC x richiamare quella precedente, ricordando che sono passati 30 giorni e non ho ricevuto notizie sulle motivazioni di ritardo x la risposta ricordando che le pubblica amministrazione deve garantire il servizio, anche per non rischiare di commettere omissione d’atto d’ufficio

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