MAXI-MULTE PER I BIMBI SENZA VACCINI OBBLIGATORI: Ecco come Difendersi Legalmente dal Decreto Lorenzin e dalla Dittatura Sanitaria
Nell’immagine di copertina l’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin che emise il Decreto sui 10 vaccini obbligatori in ossequio al piano di Immunizzazione di Bill Gates, Barack Obama e Matteo Renzi approvato dal Governo Gentiloni
Multa Lorenzin arriva alla regione UMBRIA
di prof. ssa Paola Persichetti
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Mi è stata inviata da un genitore, nostro associato, associazione TRILLY APS, M.T. le sue iniziali, un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo da parte della Usl Umbria 2. Questo non è l’unico caso che stiamo seguendo: ce ne sono altri in corso da parte sia della Usl Umbria 2 che della Usl Umbria 1
Dopo il Trentino e l’Emilia-Romagna si accoda anche l’Umbria nel comminare la multa da Decreto Lorenzin ai genitori che decidono di inadempiere “all’obbligo vaccinale”.
Qui addirittura hanno deciso di comminare una multa sull’esavalente ed una sul quadrivalente di 177 euro l’una. I genitori non intendono pagare questa multa perché vorrebbe dire ammettere di sbagliare e subire passivamente degli abusi.
Intendono riprendersi il loro status naturale di tutori legali dei propri figli, non lasciando decidere al governo. I genitori avranno sempre l’ultima parola.
Sono state pertanto depositate le memorie difensive sul verbale di accertamento sperando di non dover arrivare al GdP. Ad altri genitori, di due minori della Usl Umbria 1, sempre nostri soci, hanno deciso di comminare 7800 € Ca.
Come è potuto accadere?
Ottobre 2018, si era appena entrati nella legge Lorenzin, e tutti avevano creduto che un DL seppure convertito in legge 119/2017 potesse interferire nel diritto all’istruzione. Tutti hanno creduto alla balla del requisito d’accesso, che i bambini che non fossero stati in regola con i vaccini, non potevano frequentare; alla balla delle sospensioni che non esistono e non si possono comminare; della balla che le scuole possono far tutto e che la legge Lorenzin esclude e discrimina, e coloro che non sono in regola con lo status vaccinale facendolo con dei fogli di carta che non hanno nessun valore.
Vogliamo pertanto affrontare la problematica che affligge molti genitori che non si sentono tutelati né si sentono liberi di dissentire riguardo ad una terapia vaccinale.
A tal riguardo oserei parlare di “psicosi collettiva e manipolazione delle menti“.
Come presidente di una associazione TRILLY APS, molto spesso vengo interpellata riguardo a questa problematica che affligge e getta nella disperazione molte famiglie, e quello che ho constatato è che nessuno ha mai denunciato, i tribunali sono rimasti vuoti, nessuno ha protestato anzi tutti, e dico tutti, hanno consegnato dati sensibili sanitari come se fossero “ un nulla”. Ancora oggi, per molti genitori, è così, come se un minore da 0-6 anni non avesse lo stesso diritto di istruzione-educazione, socializzazione ed inclusione come uno da 6-16 anni.
Quello che è iniziato con la Lorenzin non è stato che un piccolo antipasto di quello che abbiamo vissuto in questi ultimi quattro anni: se erano stati esclusi minori da 0-6 anni privandoli della frequenza e del diritto all’educazione, alla socializzazione e all’inclusione, ora lo si poteva fare anche con il Covid 19.
C’è stata una vera e propria MANIPOLAZIONE DI MASSA portata avanti dal Governo ma che non corrisponde alla realtà oggettiva.
Da sempre sentiamo dire che il Governo non può obbligare a nessun farmaco TRANNE i vaccini, oppure che un cittadino può rifiutare ogni cosa nel suo corpo ma il vaccino no.
È solo propaganda! Partiamo dal presupposto che un TSO è un fermo amministrativo, tramite sedazione, dove la persona che sta violando la Legge non è trattabile, quindi dichiarata momentaneamente interdetta ed al trattamento farmacologico non viene richiesto il suo CONSENSO INFORMATO. Il TSO è un caso di PUBBLICA SICUREZZA.
Il sindaco, su emergenza epidemica, quindi tutela della salute pubblica, può fare ordinanza per la quarantena domiciliare ad una persona che ha certificazione di malattia ma non imporgli esami/cure/vaccini.
Ma cos’è un vaccino?
No non è un siero ma un “farmaco iniettabile esclusivamente da personale medico” e segue all’acquisizione del CONSENSO/DISSENSO del paziente o di chi ne fa le veci. Nessun obbligo, nessuna punizione, nessuna imposizione, una Legge non può obbligare ad un farmaco e i vaccini sono farmaci e non sono a regime “speciale”.
Data la situazione è fondamentale distinguere il vero dal falso e acquisire gli strumenti per comprendere quando si è di fronte ad una propaganda o quando si è di fronte a dei veri obblighi come cittadini.
E la vaccinazione, TUTTI I VACCINI, non rientrano più in quegli obblighi dal 2001 grazie alle disposizioni di Legge (145/2001 – 219/2017) legate all’art. 32 della Costituzione. Acquisendo tale consapevolezza nessuno potrà più mistificare la comprensione della legge e manipolarci. La consapevolezza e la conoscenza di un uomo fa paura al sistema. La conoscenza è la vera libertà degli individui.
La modalità in cui ci comunica “l’obbligatorietà del vaccino avviene sempre nello stesso modo,una semplice lettera inviata da una scuola pubblica che dichiara che agli studenti viene impedita la frequenza o l’iscrizione alla scuola materna perché non è in regola con lo stato vaccinale “obbligatorio“. In Italia, non è un segreto, la sanità sta cercando di entrare nelle scuole ne è l’esempio recente che anche in Sicilia si sospendono o meglio, si vorrebbero sospendere, tutti gli alunni che non abbiano completato la vaccinazione MPRV, come il personale scolastico, direttamente dalla dirigenza scolastica.
STORICA SENTENZA BOCCIA L’OBBLIGO VACCINALE COVID. Beffato il “Verdetto” della Corte Costituzionale
Con nota n. 7146 del 23 febbraio 2024 si comunica che, a causa di casi di morbillo, a TUTTI i minori da 0-16 non correttamente vaccinati DEVONO ESSERE SOSPESI DALLA FREQUENZA SCOLASTICA FINO A VACCINAZIONE (due dosi di Morbillo-Parotite-Rosolia [MPR] e per i nati nel 2017 anche +Varicella [MPRV]). Coinvolto anche tutto il PERSONALE SCOLASTICO. La questione è gravissima perchè assolutamente FUORI LEGGE. Cerchiamo di capire i fatti per trovare le giuste contestazioni che ci portano a dire che siamo difronte ad un vero e proprio abuso.
La Situazione dei Minori 0-16
L’art.3-bis della Legge 119/2017 NON impedisce ai minori NON in regola con le vaccinazioni l’iscrizione, l’accesso e la frequenza per nidi, materne, elementari, medie e superiori.
Per la fascia 0-6 è OBBLIGATORIO il deposito della documentazione entro il 10 luglio dall’iscrizione (libretto vaccinale in regola, esonero/differimento, formale richiesta di vaccinazione ed omissione), NON solo l’adempimento vaccinale, per evitare la DECADENZA DELL’ISCRIZIONE con giusta causa per negligenza dei genitori. Per la fascia 6-16 c’è comunque la richiesta entro il 10 luglio ma se non viene effettuato il deposito NON è prevista la decadenza dell’iscrizione.
Mentre l’art.1-2 della Legge 199/2017 prevede UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA da 500 euro, da parte dell’ASL competente, per l’inadempienza vaccinale. NON ESISTE SOSPENSIONE DA NESSUNA PARTE, LEGGE LORENZIN COMPRESA. In più ricordiamo che se fossimo, anche, davanti ad un’emergenza epidemica, dove il Sindaco con ordinanza potrebbe CHIUDERE LE SCUOLE A TUTTI (personale scolastico compreso) non si può impedirne l’accesso ad alcuni. Invece richiamano in maniera scorretta la Legge 119/2017 ignorando che, con Decisione del 22/11/2017 – Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018 n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017.
La Regione Veneto, ricorrente, voleva differenziarsi dalla normativa vigente sull’obbligo vaccinale, ma la Corte Costituzionale ha affermarmato chiaramente che ciò non è possibile.
Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”. Sembra chiaro che la regione Sicilia abbia volontariamente ignorato una sentenza della CC sulla stessa questione ed abbia emesso la circolare attuativa, palesemente non conforme alle indicazioni statali: la stessa cosa che avrebbe voluto fare il Veneto, ma che è stata impedita.
La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione DEVE attenersi alla normativa vigente sull’obbligo vaccinale senza modificarne termini e modi. Non esiste “interpretazione personale”, che potrebbe portare a giustizia sommaria e differenziata, neanche a livello di pubbliche amministrazioni, ma una lettura della Legge in base all’ordinamento legislativo, partendo dai Diritti del Fanciullo, fino ad arrivare alla normativa vigente nazionale.
Ritornano in Sicilia abbiamo visto che i dirigenti scolastici siciliani invitano studenti e personale scolastico a vaccinarsi il prima possibile ventilando l’ipotesi di sospensione riportata dalla circolare dell’assessorato alla salute del 23 febbraio di cui si allega copia.
https://www.gospanews.net/2022/12/03/vaccini-obbligatori-alla-corte-ue-insidie-big-pharma-pm-pitruzzella-a-summit-aspen-farmindustria-su-brevetti-covid-giudice-consulente-di-gentiloni-dl-lorenzin-pro-gates-gsk/
La nota non è un fake ma è stata inviata a tutte le scuole e recepita da un solo istituto. Non è la prima volta che fanno azioni a piccole dosi per studiarne le reazioni.L’obiettivo è subito chiaro, un altro giro di boa per coloro che avessero schivato i nidi e le materne.
Sono state sovvertite leggi e competenze ma spetta noi rimettere al loro posto ognuno di loro
Non possiamo non vedere dove ci sta portando la strada da loro disegnata, dopo tutto quello che è accaduto in questi quattro anni. Noi non possiamo far altro che unire i puntini e restare vigili ma non spaventati, perché ci si vuole muovere per studiare e risolvere i fatti. Il nostro motto è “ Non ci avranno mai come vogliono loro“.
Le Regole per il Personale Scolastico
La richiesta di vaccinazione MPR non rientra nel contratto ed è una modifica unilaterale non conforme, in violazione della privacy, non solo non accettata dal firmatario ma neanche più vantaggiosa per il dipendente:
è altresì noto che, se le medesime parti contraenti si determinano ad apportare modifiche e/o integrazioni al contratto concluso, devono utilizzare la medesima forma scritta e firmata da entrambi le parti.
Comunque anche se fosse un’integrazione degli iniziali accordi in merito a una o più circostanze inizialmente non previste, il precedente contratto non viene meno ma ad esso, si aggiunge solo qualcosa in più. Questo vuol dire che davanti al rifiuto di una modifica contrattuale, la condizione lavorativa non cambia.
Dato che il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamentata da D.gls. 81/08, potrebbe reclamarla per subentrare nei rapporti lavorativi già consolidati ma lo status vaccinale, quindi dati sanitari o di salute, DEVONO passare eclusivamente dal Medico Competente INAIL.
Le vaccinazioni NON sono più obbligatorie nel D.lgs 81/08 ma, in base al titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” e c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici, individuati nell’allegato XLVI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione”. Quindi il MC NON può dare “non idoneità” al rifiuto sulle vaccinazioni.
IL RIFIUTO A QUALSIASI TRATTAMENTO FARMACOLOGICO come lo sono le vaccinazioni, che porta ad un DISSENSO INFORMATO E’ UN DIRITTO (riferimenti normativi in coda all’articolo).
Basta soprusi e finti obblighi! Sul nostro corpo e su quello dei nostri figli.C inserire rimane una nostra scelta ed il rifiuto al consiglio del medico non può subire pressioni, minacce, multe o nessun genere di violenza.
Soltanto i cittadini che non presentandosi alla convocazione da parte dell’Asl per dare un consenso o dissenso alla vaccinazione, sono sanzionabili (con una sanzione amministrativa pecuniaria) perché hanno ignorato la normativa in essere compiendo un illecito amministrativo.
Non possiamo più delegare qualcun altro ad esercitare i nostri diritti, è imperante e indispensabile colmare la nostra ignoranza affinché edotti possiamo esercitare i nostri diritti. È vero che la normativa italiana vigente non è sempre facile da interpretare, e su questo si gioca la partita. Se invece , un cittadino riesce ad interpretarla, a conoscere le competenze ed i limiti degli esecutori, gli strumenti a sua disposizione, riesce tranquillamente a combattere abusi e consuetudine contro la sua libera scelta.
Essere non in regola con i vaccini, ma in regola con la legge permette ai bambini di nidi, materne e primarie la frequenza come tutti gli altri senza dover incorrere in nessuna sanzione amministrativa.
Smettiamola quindi di dire che esiste un obbligo vaccinale per la frequenza di nidi e materne perché se c’è obbligonon può esserci consenso informato ma se c’è consenso informato non può esserci obbligo.
La conferma è che anche per le vaccinazioni contro il COVID-19 era prevista la firma del consenso informato.
Le disposizioni di legge hanno tolto le vaccinazioni coatte di Stato. C’è stato l’obbligo di Stato, in Italia, ma dal 2001 non può più esserci. Grazie alla legge 219/2017 i cittadini (anche tutori di minori) possono rifiutare qualsiasi trattamento/esame/protocollo medico senza pressioni, minacce, sanzioni e senza intaccare la responsabilità genitoriale. Questo vale per tutti non solo per i bambini. Entriamo in un futuro che garantisce i diritti a chi li esercita, è solo studiando che ci fa dire basta ai soprusi governativi.
La nostra associazione TRILLY APS ringrazia I nostri soci, genitori di M.T, Per aver condiviso il loro caso volto ad incoraggiare altri genitori a fare altrettanto. Ringraziamo anche “ Tutela del diritto soggettivo“ con il quale collaboriamo a tutela e difesa dei cittadini.
Il nostro sito www.trillyapslagentecomenoi.it sul quale potrete trovare tutte le informazioni a riguardo.
prof. ssa Paola Persichetti
Paola Persichetti, oltre ad essere leader del comitato spontaneo La Gente come Noi nella lotta contro l’imposizione di Green pass e Vaccini obbligatori, è Laureata in Lingue e Letterature Straniere, inglese, francese, lingua e Cultura ebraica, all’Università di Perugia con 110/110, bacio accademico e menzione d’onore. Corso di storia e del Cristianesimo antico, università Perugia. Master universitario in fonti, storia, istituzioni e norme del Cristianesimo ed Ebraismo.
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FONTI PRINCIPALI DEI LINK
GOSPA NEWS – TUTTI GLI ARTICOLI DI PAOLA PERSICHETTI
GOSPA NEWS – INCHIESTE CORONA VIRUS
GOSPA NEWS – WUHAN-GATES DOSSIER
NORMATIVE DI RIFERIMENTO SUL DISSENSO INFORMATO
Dissenso informato ad un trattamento farmacologico preventivo come lo sono le vaccinazioni
Decreto legge 7 giugno 2017, numero 73, convertito in legge 31 luglio 2017, numero 119
Art.1:”3 Salvo quanto disposto dal comma 2, Le vaccinazioni di cui al comma 1e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta“.
Art.3-bis: “3. Nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, I tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, L’OMISSIONE o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente“.
“ Il dissenso informato a qualsiasi trattamento medico proposto, come lo sono anche le vaccinazioni, è un diritto garantito da normativa sovranazionale, nazionale e costituzione e, dal 2001 abrogato tacitamente ogni obbligo vaccinale precedente che rende illecito ed illegittimo ogni obbligo vaccinale successivo“. ( fonte: “Dalla tutela del diritto soggettivo”).
Legge 28 marzo 2001, n.145
Ratifica della convenzione di Oviedo: “ Capitolo II-consenso-articolo 5-regola generale“ un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.
Trattato per la costituzione europea 29 ottobre 2004
Articolo II-63: “ Diritto all’integrità della persona-1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica; 2 Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge“.
Legge 22 dicembre 2017, n.219
Art.1: “2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”.
Art.5: “5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, Il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, Le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà,L’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico“.
Codice deontologico articolo 17 prevede che il medico, deve esercitare la propria attività di pubblico ufficiale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Codice deontologico articolo 35 prevede come acquisire il consenso e il dissenso informato.
Art.35: “ L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/ o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, Il consenso o il dissenso del paziente , nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.”
L’articolo 35 del codice deontologico è di massima importanza per ciò che riguarda l’acquisizione personale del consenso informato: la stessa corte di cassazione riguardo all’onere dell’acquisizione del consenso informato previsto dalla legge numero 219/2017, ha stabilito che è un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso informato, il medico in rapporto alla responsabilità specifica di propria diretta competenza dell’intervento proposto. ( Cass.sez. Civile III n.29709/2019, n. 28985/2019 e ord.n. 16892/2019).
Ai sensi dell’articolo 27 del codice penale la responsabilità è personale.
Quindi l’acquisizione del consenso informato per un atto medico, non può essere delegato a terzi poiché è un compito proprio preliminare alla propria prestazione. Il consenso o il dissenso del paziente deve essere acquisito dal medico in forma scritta e sottoscritta o “con altre modalità di pari efficacia documentale“.
Secondo la cassazione sezione civile III n. 23329/2019, n. 19220/2019, n.24791/2008; tribunale Pordenone n.852/2010:
Un modulo generico somministrato da terzi anche se sottoscritto di per sé non costituisce una prova di valido consenso acquisito, ma si rende necessaria una integrazione con spiegazioni dettagliate acquisite durante un colloquio diretto con il medico.
L’articolo 1337 del CC prevede che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede [ 1175].
La violazione del dovere di buona fede genera responsabilità precontrattuale. Il consenso informato è un atto precontrattuale in cui si forma e si orienta la volontà dell’assistito e in cui le parti sono tenute ad operare in buona fede (articolo 1377 codice civile) nel rispetto dei diritti tutelati dagli articoli 2, 13,32 della Costituzione (Corte costituzionale n.438/08).
Il trattamento contro la volontà dell’assistito configura una responsabilità penale a carico del sanitario, come confermato sancito dalla Corte di Cassazione sezione penalen.38914/2015 e n.50497/2018.
Il diritto all’autodeterminazione è centrale e non può essere marginale o secondaria: con la sentenza del 21 gennaio 2009, numero 2437 le sezioni unite della corte di cassazione, hanno stabilito la rilevanza penale dell’attività medica in caso di mancato consenso del paziente: “ Il presupposto indefettibile che giustifica il trattamento sanitario va rinvenuto nella scelta, libera e consapevole della persona che a quel trattamento si sottopone“ con la conclusione che “in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona“.Un medico che abbia operato in corpore vili “contro” la volontà del paziente, direttamente o indirettamente manifestata, compie un atto di sicura illiceità anche penale. Il paziente, con questa pronuncia della suprema corte, viene posto al centro dell’esperienza sanitaria in quanto individuo cui la costituzione riconosce diritti inviolabili, e dà la legittima aspettativa di vedere tutelati i valori che caratterizzano la propria persona.
Per questo motivo Il medico deve desistere “dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”, anche qualora l’esito possa rivelarsi infausto per lo stesso.
Non solo, ma la corte riconosce espressamente che questa volontà possa essere anche “indirettamente“ manifestata.
Per procedere abbiamo bisogno di spendere due parole sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), introdotto dall’articolo 12 del DL179/2012 successivamente disciplinato dal DPCM178/2015 e dall’art. 11 DL 34/2020.
Il fascicolo sanitario elettronico conosciuto anche come Electronic-Health Recorder ( EHR), è un insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l’assistito, riferiti a prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale (SSN) e, a partire dal 19 maggio 2020, anche da strutture sanitarie private. I professionisti sanitari e sociali, anche operanti in strutture private, alimentano e impiegano il FSE secondo le rispettive competenze e solo su CONSENSO del paziente.
Con il fascicolo sanitario elettronico si possono consultare:
- Le vaccinazioni
- I ricoveri, la lettera di dimissione e gli accessi al pronto soccorso
- Le prescrizioni specialistiche, farmaceutiche e i relativi farmaci erogati
- Eventuali esenzioni per patologia
- Il profilo sanitario sintetico (Patient Summray), In cui i dati sono inseriti e aggiornati dal medico di medicina generale o pediatra
- Il taccuino da personalizzare con i dati e le informazioni sanitarie
Fascicolo sanitario elettronico e le vaccinazioni
In base al DM del Ministero della Salute del 7 settembre 2023 possiamo trovare:
Art. 3 Contenuto del FSE: “ 1. Il FSE contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale, i cui contenuti sono riportati, in sede di prima applicazione, nell’allegato A al presente decreto: i) vaccinazioni;”
Art. 4 Profilo Sanitario Sintetico: “1. Il profilo sanitario sintetico, o «patient summary», e’ il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta; 4. I dati essenziali che compongono il profilo sanitario sintetico sono riportati nell’allegato A al presente decreto.
Art. 12 Soggetti che concorrono all’alimentazione del FSE: “1. Concorrono alla corretta alimentazione e all’aggiornamento del FSE con i dati e documenti riferiti all’assisistito, nei limiti di responsabilita’ e dei compiti loro assegnati, come indicati nel presente decreto e ai sensi di legge, previa verifica dei dati anagrafici dell’assisistito nel sistema ANA:
- a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative;
- b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali;
- c) le strutture sanitarie autorizzate;
- d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia”.
Nell’allegato A troviamo i dati essenziali contenuti nel FSE con:
- Scheda singola vaccinazione – articolo 3, comma 1, lettera i) del presente decreto
- Certificato vaccinale – articolo 3, comma 1, lettera i) del presente decreto
- Lettera di invito per screening, vaccinazione o ad altri percorsi di prevenzione – articolo 3, comma 1, lettera i
Quindi l’inserimento del dissenso informato alle vaccinazioni spetterebbe al medico che effettua il trattamento oppure, se rilasciata copia del dissenso all’assistito, può procedere anche un funzionario ASL come lo sono il Pediatra/Medico di Medicina Generale.
L’Anagrafe Vaccinale Nazionale (AVN) è stata disciplinata con Decreto del Ministero della Salute in data 17/09/2018 (Gazzetta n. 527 dd 05/11/2018). Le Novità introdotte dal DL 34/2020 su FSE riguardano il fatto che TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE FRUITE DAL PAZIENTE DEVONO ALIMENTARE FSE; quindi, è chiaro, che tutti i dati funzionali ad AVN passano per FSE e che i dati integrativi vaccinali risultano, di fatto, non più facoltativi. Il modo in cui le informazioni vengono inviate ad AVN, rispettano lo standard HL7 (HEALTH LEVEL SEVEN) appositamente studiato per il sistema sanitario; esso consente a tutte le istituzioni e ai settori della sanità di comunicare e cooperare reciprocamente. Nel documento Versione 1.0 di Maggio 2021 (https://www.fascicolosanitario.gov.it/sites/default/files/public/media/HL7It-IG CDA2 VAC-v1.0- S.pdf), reperito sul sito FSE.gov ad ulteriore conferma di integrazione FSE-AVN, è ben precisato che, nei tracciati ove previsto (SCHEDA VACCINALE – CASO 2 pag. 21), quali quelli riguardanti i casi di mancata vaccinazione, sono contemplati i dati di esonero, OMISSIONE, o differimento.
Le tre possibilità sono ben distinte, anche perché i termini non sono affatto sinonimi.
– Esonero nella lingua italiana significa “Motivata esenzione dall’adempimento di un obbligo”;
– Differimento significa “rimandare ad altro tempo” ma è in effetti un esonero temporaneo;
– OMISSIONE ha questo significato: ”non fare, intenzionalmente o no, quello che si potrebbe o dovrebbe fare”.
Come si alimenta AVN, ANAGRAFE VACCINALE NAZIONALE
Per alimentare AVN, il decreto del Ministero della Salute di data 17/09/2018 ha dato esplicite indicazioni sui dati da inviare. Nell’allegato B, tabella 3 sono precisate le motivazioni, previste per legge e quindi codificabili, relative alla mancata vaccinazione:
- | 01 | Trasferito in altra ASL o estero
- | 02 | Esonerato in maniera permanente per motivi di salute
- | 03 | Esonerato in maniera temporanea per motivi di salute o altra causa
- | 04 | Non rintracciabile
- | 05 | Dissensi informati temporanei
- | 06 | Dissensi informati definitivi (rifiuti definitivi)
- | 07 | Soggetto in attesa di recuperare il libretto vaccinale dal Paese di origine o che ha iniziato (ma non completato) da capo il ciclo vaccinale
- | 08 | Pregressa immunità da malattia naturale
- | 09 | Rintracciato/contattato, ma non presentatosi
- | 99 | Altro (specificare)
E’ sempre più evidente che il legislatore sapesse della non conformità della Legge 119/2017 e della sua successiva ABROGAZIONE TACITA per effetto della Legge 219/2017, permettendo proprio la regolarizzazione dell’obbligo vaccinale per effetto del DISSENSO INFORMATO, cioè il rifiuto al trattamento farmacologico proposto dal medico vaccinatore ASL (anche MMG/Pediatra). Alla luce di quanto sopra, se si legge l’art. 1 comma 2 del DL 73/2017 si rileva che “2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione”.
Esonero e Omissione Medica
Quindi se la persona risulta immune ad una determinata malattia per cui è prevista la vaccinazione, il medico di medicina generale produce ESONERO.
Se si legge l’art. 1 comma 3 del DL 73/2017 si rileva che “3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 ((e al comma 1-bis)) possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.” Con “possono essere differite” non è il cittadino a scegliere di non acconsentire ad un trattamento sanitario, ma è il medico che, responsabile per il suo paziente, impedisce allo stesso un trattamento pericoloso per il caso di specie.
Infatti ESONERO batte obbligo di Legge. E’ bene far luce sul fatto che non esista per il medico possibilità di fare OMISSIONE sulla vaccinazione in relazione al suo paziente. Se torniamo ad analizzare il significato di omissione, “non fare, intenzionalmente o no, quello che si potrebbe o dovrebbe fare”, risulta evidente che fa omissione SOLO chi è obbligato.
E’ il cittadino ad essere obbligato secondo il DL 73/2017, (sempre però alla luce del principio di autodeterminazione), non il medico. Il medico può fare obiezione di coscienza in relazione a determinati trattamenti come l’aborto, che va a toccare il diritto alla vita sul quale possono esserci questioni etiche\religiose, tutelate anche dal Concordato presente nei Patti Lateranensi, ma non può fare omissione sulla questione vaccinale. L’omissione del medico, come del resto di tutti i cittadini, può essere correlata ad un mancato soccorso – “omissione di soccorso”, nulla a che vedere con la vaccinazione. Sono le Asl stesse che hanno indicazioni operative per l’acquisizione del consenso o del dissenso informato.
È quindi evidente che il genitore può compilare e consegnare in fase di colloquio pre-vaccinale una dichiarazione il cui motivo di esenzione rilevabile nella tabella 3 dell’allegato B del Decreto del Ministero della Salute 17/09/2018, sia il numero 06 = “DISSENSO”, affinché la stessa venga messa agli atti e di conseguenza di ciò inserita in FSE, al fine dell’invio dei dati in AVN ( Accertarsi che venga inserita in codice 06) .Questo documento, ovvero il DISSENSO ALLA VACCINAZIONE, risulta legittimo (previsto da legge) con “possono essere omesse” e non può comportare alcuna sanzione in quanto l’art. 1 comma 4 del DL 73/2017 prevede che “in caso di mancata osservanza dell’obbligo (…omissis…) è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria”. “Mancata osservanza dell’obbligo” non significa mancata inoculazione, ma mancato rispetto della legge riguardante l’obbligo.
E’ chiaro quindi che il cittadino ha la possibilità di produrre oltre che esonero e differimento anche OMISSIONE, seguendo tutti i tracciati fatti a norma di legge che implementano AVN, (https://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pagineAree 5067 0 file.pdf da pag. 45 a 52 + allegato 6) motivo di esclusione 06, pertanto gli unici cittadini sanzionabili rimangono quelli con motivo di esclusione numero 09 (Rintracciato/contattato, ma non presentatosi).
Soltanto i cittadini che non presentandosi alla convocazione da parte dell’Asl per dare un consenso o dissenso alla vaccinazione, sono sanzionabili (con una sanzione amministrativa pecuniaria) perché hanno ignorato la normativa in essere compiendo un illecito amministrativo.
Non possiamo più delegare qualcun altro ad esercitare i nostri diritti, è imperante e indispensabile colmare la nostra ignoranza affinché edotti possiamo esercitare i nostri diritti. È vero che la normativa italiana vigente non è sempre facile da interpretare, e su questo si gioca la partita. Se invece , un cittadino riesce ad interpretarla, a conoscere le competenze ed i limiti degli esecutori, gli strumenti a sua disposizione, riesce tranquillamente a combattere abusi e consuetudine contro la sua libera scelta.
Essere non in regola con i vaccini, ma in regola con la legge permette ai bambini di nidi, materne e primarie la frequenza come tutti gli altri senza dover incorrere in nessuna sanzione amministrativa.
Smettiamola quindi di dire che esiste un obbligo vaccinale per la frequenza di nidi e materne perché se c’è obbligo non può esserci consenso informato ma se c’è consenso informato non può esserci obbligo. La conferma è che anche per le vaccinazioni contro il COVID-19 era prevista la firma del consenso informato.
Le disposizioni di legge hanno tolto le vaccinazioni coatte di Stato. C’è stato l’obbligo di Stato, in Italia, ma dal 2001 non può più esserci. Grazie alla legge 219/2017 i cittadini (anche tutori di minori) possono rifiutare qualsiasi trattamento/esame/protocollo medico senza pressioni, minacce, sanzioni e senza intaccare la responsabilità genitoriale. Questo vale per tutti non solo per i bambini. Entriamo in un futuro che garantisce i diritti a chi li esercita, è solo studiando che ci fa dire basta ai soprusi governativi.
La nostra associazione TRILLY APS ringrazia I nostri soci, genitori di M.T, Per aver condiviso il loro caso volto ad incoraggiare altri genitori a fare altrettanto. Ringraziamo anche “ Tutela del diritto soggettivo“ con il quale collaboriamo a tutela e difesa dei cittadini.
Il nostro sito www.trillyapslagentecomenoi.it sul quale potrete trovare tutte le informazioni a riguardo.