“IL DECRETO LORENZIN SUI VACCINI OBBLIGATORI AI BAMBINI NON E’ VALIDO”. La Legge Abrogata da un Altra Normativa Successiva.

“IL DECRETO LORENZIN SUI VACCINI OBBLIGATORI AI BAMBINI NON E’ VALIDO”. La Legge Abrogata da un Altra Normativa Successiva.

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«L’ira di Davide si scatenò contro l’uomo che prese la pecora e disse a Natan: «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte. Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà».

Sacra Bibbia – Libro di Samuele 12.5


di Ciro Scognamiglio

Tutti i Link a precedneti articoli di Gospa News sono stati aggiunti dalla redazione per attinenza con gli argomenti trattati

In questi giorni, per questioni di accaparramento elettorato si discute molto degli obblighi vaccinali della legge 119/2017 che porta il nome della Lorenzin (Grandioso ministro). Infatti, l’emendamento, presentato dal senatore Borghi, a suo dire mira a modificare sostanzialmente la legge sui vaccini del 2017. In particolare, il Senatore propone di rendere solo “raccomandati” e non più obbligatori i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella per i minori fino a 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati.

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La motivazione addotta da Borghi era che l’attuale assetto degli obblighi vaccinali in Italia fosse “fortemente esteso rispetto al panorama europeo e internazionale” e in potenziale conflitto con l’articolo 32 della Costituzione riguardante i trattamenti sanitari obbligatori.

Il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, prevede le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati:

  • • anti-poliomielitica
  • anti-difterica
  • anti-tetanica
  • anti-epatite B
  • anti-pertosse
  • anti-Haemophilus influenzae tipo b
  •  anti-morbillo
  • anti-rosolia
  • • anti-parotite
  • anti-varicella.

L’obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.
Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza obbligo vaccinale, le vaccinazioni:

  • anti-meningococcica B
  • anti-meningococcica C
  • nti-pneumococcica
  • anti-rotavirus.

In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl di competenza territoriale un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro, da dire, una sanzione che facilmente potrebbe essere annullata in sede giudiziaria.

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Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

Ritornando ai soggetti inadempienti, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in collaborazione col Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, ha predisposto, su richiesta dalle Regioni, la circolare 15 gennaio 2018, allo scopo di fornire agli operatori sanitari uno schema di riferimento per il recupero di dette vaccinazioni.

Fatta la necessaria premessa normativa di riferimento, dobbiamo tranquillamente asserire senza smentita che la legge 119/2017 cd legge Lorenzin è tacitamente abrogata dalla legge 219/2017, legge successiva che interviene nella stessa materia con norme incompatibili rispetto a quelle contenute nella legge precedente, quale proprio quella degli obblighi vaccinari L.119/2017. Questo nessuno ha il coraggio di dirlo apertamente e pubblicamente.
Cerchiamo di argomentare sinteticamente quanto poc’anzi affermato, in modo più semplice per i lettori, a cui va il mio sentito ringraziamento per l’attenzione e il tempo che dedicate ai miei scritti. Grazie.

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Incominciamo proprio dall’articolo 1, co.1 L.119/2017, il quale stabilisce che: «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale omissis, … sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: omissis”.

L’Azienda sanitaria competente per il territorio, chiamata a far applicare l’obbligo “vaccinaro” di cui sopra, deve adempiere ad ulteriori obblighi, ovvero agli obblighi di informazione sanitaria, ex art. 1 legge 219/2017 e all’obbligo di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale, in caso di situazioni epidemiche, per il solo fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, ex art. 1, comma 4 lett. b), d.lgs 124/1998.

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Con ciò premesso, chiunque ha il diritto ad essere informato e ad essere sottoposto ad esami diagnostici strumentali in ambito sanitario.  Infatti, l’art. 1, L. 219/2017 dispone:

“1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge… 2 È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico… 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”;

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I predetti diritti si intrecciano indissolubilmente con quelli stabiliti dall’art. 1, comma 4 lett. b) d.lgs 124/1998:
“1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l’accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali… 4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l’accesso all’assistenza sanitaria di base, … sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione: b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;”.

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Inquadrato l’ordinamento di settore, risulta chiaro che la legge Lorenzin risulta abrogata, per intervenuto “diritto all’autodeterminazione del paziente”, di conseguenza il paziente per adempiere all’obbligo “vaccinaro” (o qualsiasi altro obbligo sanitario) egli deve obbligatoriamente essere informato sui rischi e benefici, implicitamente è diritto del paziente porre domande al medico, che ha il dovere professionale di rispondere (obbligo contrattuale), così come è ulteriore diritto del paziente di conoscere il suo stato/condizioni di salute ex 1, co.3, L. 219/2017, stato che può essere conosciuto solo attraverso esami diagnostici strumentali, che nel caso di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate risultano gratuiti, ex 1, comma 4 lett. b) d.lgs 124/1998.

Una recente sentenza n. 28985/2019 della Cassazione ha determinato un elenco di casi di lesione del diritto all’autodeterminazione. Sempre la giurisprudenza è intervenuta dove il legislatore ha mancato, ovvero ha proceduto a quantificare il danno per lesione del diritto all’autodeterminazione, danno da chiedere all’ASL e ai medici che si chiudono nel silenzio.

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Proprio su questo silenzio informativo perpetrato dall’ASL e dai medici, chi scrive insieme allo studio legale con cui collabora, sta procedendo col depositare precisi ricorsi presso i Tribunali competenti, al fine di far condannare le ASL interessate a risarcire un totale di circa 600.000,00 € a quindici assistiti che durante la temibile malattia covid.19, chiedevano di essere adeguatamente informati e di essere sottoposti ad esami diagnostici strumentali.

Un Appello ai Genitori contro le Pratiche ritorsive

Consentitemi di fare, un appello ai genitori giustamente titubanti e critici verso queste pratiche ritorsive.

Genitori ricordate che Voi e la prole avete dei diritti, esercitateli secondo quanto previsto dalle leggi di cui sopra, proprio per garantire il diritto di salute, Vostro e della prole. In primis, non cedete alla ritorsione e alle illegittime richieste dei dirigenti scolastici, che con propri moduli di autocertificazione chiedono ai genitori i dati vaccinali/sanitari degli alunni, i dirigenti scolastici per ottenere questi dati devono comunicare con l’ASL competente, così come dispone la stessa legge Lorenzin. A scuola bisogna insegnare la legalità, il rispetto delle leggi, non di certo assumere in primis comportamenti contrari alla legge.

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Cosa più importate per i genitori, mai affermare che non si vuole procedere all’obbligo vaccinale in età pediatrica, invero bisogna affermare di voler adempiere all’obbligo a condizione che l’ASL e ai medici adempiono agli obblighi di informazione e di diagnostica strumentale, così come disposto dalle leggi 219/2017 che ha tacitamente abrogato la legge Lorenzin e d.lgs 124/1998. Se vi state chiedendo come fare, questo è molto semplice da attuare, dovete utilizzare il canale formale tracciabile, ovvero presentare istanza attraverso il canale informatico, cioè utilizzando la posta elettronica certificata, le PA (asl e medici) hanno l’obbligo di riscontare entro i termini disposti per legge, così come chiarito dalla legge 241/90 e dalla circolare n.1, del 2010, emessa dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica (DDI), risulta appunto emanata al fine di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi e rendere più trasparente ed efficace l’azione pubblica.

Per i genitori che necessitano di maggiori dettagli informativi procedurali su questa materia, potete attraverso la redazione di GospaNews contattare lo scrivete.

Concludo rievocando che:
“Una persona ha la responsabilità di disobbedire a delle leggi ingiuste” Martin Luther king 

Ciro Scognamiglio
Membro del Consiglio Direttivo di Constitutio Italia


FONTI PRINCIPALI

TUTTI GLI ARTICOLI DI CIRO SCOGNAMIGLIO

GOSPA NEWS – INCHIESTE COVID. VACCINI & Big Pharma

GOSPA NEWS – WUHAN-GATES DOSSIER

PARALIZZATA DAI SIERI GENICI mRNA (Video): Amelia finalmente ha un Avvocato per il Risarcimento del Danno Subito, grazie ai Collaboratori di Gospa News

 

BATTAGLIA SUGLI STIPENDI SOSPESI AI LAVORATORI NON VACCINATI. Esposti alla Corte dei Conti di Constitutio Italia

https://www.gospanews.net/2022/05/01/obbligo-vaccinale-over-50-constitutio-italia-diffida-e-si-appella-al-garante-privacy-contro-il-ministero-della-salute/

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Ciro Scognamiglio

Un pensiero su ““IL DECRETO LORENZIN SUI VACCINI OBBLIGATORI AI BAMBINI NON E’ VALIDO”. La Legge Abrogata da un Altra Normativa Successiva.

  1. Riguardo alla legge Lorenzin allora se l’Asl è I medici adempiono l’obbligo di dare informazioni e indagini strumentali per il bambino l’obbligo rimane!

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