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ESENZIONI DA VACCINI: TRAPPOLA GIUDIZIARIA AI MEDICI SOTTO PROCESSO PER FALSO. Non Tocca ai PM PROVARE LE ACCUSE, ma a loro l’Innocenza!

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Nell’immagine di copertina il vaccino Covid di Pfizer, socia di GSK, l’ex premier Matteo Renzi mentre promuove i vaccini GSK del progetto-pilota poi divenuto Decreto Lorenzin e lo stesso Reni che se la ride con l’ex presidente dell’ANAC oggi alla guida della Procura di Perugia che ha chiesto e ottenuto il processo di tre medici per esenzioni da vaccini

di Fabio Giuseppe Carlo Carisio

«Giovanni ho preparato il discorso da tenere in chiesa dopo la tua morte: “Ci sono tante teste di minchia che sognano di svuotare il Mediterraneo con un secchiello. O quelle che sognano di sciogliere i ghiacciai del Polo con un fiammifero. Ma oggi signori e signore, davanti a voi, in questa bara di mogano costosissima, c’è il più testa di minchia di tutti: Uno che aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia applicando la legge…”»

Paolo Borsellino a Giovanni Falcone

Nei tempi della dittatura affaristica delle Big Pharma e delle Lobby delle Armi ormai pacificamente legalizzata in macroscopici conflitti d’interessi interni a tutti i governi dell’Italia, dell’UE e degli USA (compreso quello ancora da formare di Donald Trump) la mafia che uccise i due giudici nel 1992 con la complicità dei suoi occulti partner nella triade con massoneria e servizi segreti appare una roba da bulletti di quartiere…

Di fronte ai genocidi sanitari e militari…

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Nonostante ciò ci sono ancora avvocati temerari che sperano di vincere le cause penali in Italia duellando a colpi di fioretto nei Tribunali dove, dal quasi impunito scandalo PalamaraGate in poi, alcuni giudici usano l’ascia della soppressione dello Stato di Diritto Giudiziario con la complicità dei loro amici politici che fanno leggi tali da far rivoltare nella tomba i Padri della Costituzione.

Ma siccome la Consulta è composta in larga parte dai “prescelti” indicati dal Partito Unico del COVID si è trovato un modo per legittimare storture abnormi nel campo della giurisprudenza.

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Uno degli esempi più eclatanti andrà in scena tra qualche giorno a Perugia dove la Procura diretta da un magistrato che fu di fiducia di Renzi

(Raffaele Cantone che partorì un topolino dalla montagna di fango cascata sui giudici nel PalamaraGate) ha citato a giudizio per falso tre medici di base, acclaratamente onesti almeno fino a “prova contraria”, che in uno stato di diritto toccherebbe alla pubblica accusa contestare e dimostrare.

Ma con l’invenzione giudiziaria abominevole dell’inversione dell’onere della prova non sarà così…

Toccherà agli imputati provare l’innocenza di fronte a prove inesistenti in un paradosso giurisprudenziale che feta lontano un miglio di violazione dei diritti costituzionali…

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Anche se la vicenda è nota, finchè avvocati e inquisiti non saranno concordi nel rilasciare pubbliche dichiarazioni, celeremo nell’anominato l’identità di questi dottori che, pur somministrando moltissime inoculazioni vaccinali anche con gravi pentimenti a posteriori, hanno esentato alcuni dei loro assistiti dai sieri genici SPERIMENTALI mRNA contro il Covid-19.

La loro responsabilità appare più politica che penale per aver osato, seppur minimamente, attenuare gli effetti dell’imposizione dei vaccini obbligatori agli operatori sanitari del Governo Draghi, modulata secondo una traccia sanitaria-giuridica dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia che oggi diventa una pietra da lapidazione in mano alle toghe…

Big Pharma, Premier Renzi, Decreto Lorenzin e… Ministro Cartabia

Rammentiamo che Cartabia, consulente di Università finanziate da George Soros, è stata il giudice della Corte Costituzionale che legittimò il Decreto Lorenzin sui 10 vaccini obbligatori, varato dal Governo Gentiloni (su proposta del suo predecessore Matteo Renzi) pochi mesi dopo la visita di Soros a Palazzo Chigi.

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Tante, forse troppe curiose coincidenze come la consulenza ultramilionaria ricevuta dallo stesso Renzi dal Regno di Arabia Saudita che era sponsor del progetto-pilota di Bill Gates sui 10 vaccini in età scolare insieme agli USA dell’amministrazione Obama-Biden.

Ma su questi aspetti e relativi conflitti d’interessi già scritti torneremo in una prossima inchiesta esplosiva in aggiunta a quella precedente.

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Presentati in sintesi “gli attori“ vediamo la sceneggiatura di una giurisprudenza apparentemente “traviata”.

Il famigerato D.L. 44 del primo aprile 2021 imponeva l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari. Il successivo DL 103/2021 (e circolare Ministero Salute 35309 del 4-8-2021) consentiva ai medici di concedere l’esenzione ai vaccinandi:

“…in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che controindichino in maniera permanente o temporanea la stessa vaccinazione. “

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Ciò viene rammentato nel capo di imputazione che poi segue la china di una deriva dei minimi principi del Codice di Procedura Penale e della Costituzione.

Ci stupisce che, al momento, nessuno degli avvocati da noi contattati, anche in un procedimento a Terni che coinvolge persino gli esentati per il folle reato di “concorso in falso”,  abbia depositato un ricorso alla Consulta (a quanto ci risulta).

La Norma-Trappola del Governo Draghi vietò ai Dottori di Motivare le Esenzioni

Leggiamo le parti essenziali del capo d’imputatizione per “falso ideologico in atto pubblico” (c.p. 81 e 479):

«Al medico di medicino generale residua, quindi, un potere di valutazione che in presenza di specifiche condizioni cliniche documentale, legittimi lo stesso all’esenzione in capo all’assistito. Appare evidente come tale indicazione, pur nell’assenza di una specificazione contenuta nell’attestato, costituisca un vincolo di discrezionalità tecnica ineludibile».

L’evidenza, ovviamente, è solo nella testa dei magistrati che hanno chiesto e ottenuto il rinxio a giudizio…

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«Confondere l’assenza di motivazione nella certificazione (espressamente vietata dalla norma) con l’arbitrarietà della statuizione consegnerebbe al sanitario redigente un potere incontrollato, ed incontrollabile, del tutto incompatibile con il tema della salute privata e pubblica in essere».

Ecco la prima aberrazione in uno Stato di Diritto, ai medici esentatori,

tenuti per legge a curare secondo “scienza e coscienza” i loro pazienti distinguendo ogni sfumatura di singola declinazione patologica, VIENE VIETATO DALLA NORMA MINISTERIALE DI MOTIVARE LA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE.

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Se così non si fosse fatto, i dottori di medicina generale del SSN, non avrebbero potuto CADERE NELLA TREMENDA TRAPPOLA GIUDIZIARIA ordita dal Ministero della Salute.

Orbene basta guardare in faccia il burattino governativo Roberto Speranza (riconfermato nel suo ruolo di Ministro della Salute per volontà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che fu giudice costituzionale con Cartabia…) per capire che non può aver scritto lui una legge così sibillina e infingarda, ma c’è la zampona della sua collega del Ministero della Giustizia (come rilevato da alcuni giornalisti al momento della presentazione dell’obbligo vaccinale da parte del premier Mario Draghi).

Il Capo d’Accusa per un Falso Ideologico senza Prove

Continua il capo d’accusa:

«Se, dunque, l’assenza di motivazione non consente, in fase di controllo di ricostruire la valutazione del sanitario che ha attestato i presupposti della esenzione, l’esercizio di tale potere va valutato alla luce di quella documentazione di cui il medico deve disporre e che va dallo stesso conservata proprio al fine in questione».

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«Inoltre, dovendosi verificare l’operato del medesimo proprio e solo alla fuce di essa, la mancanza di esternazione delle ragioni del potere esercitato viene a rendore ancor più oggettiva l’inquadrabilità della medesima negli schemi che le linee guida, i prevalenti principi della scienza medica o le stesse prassi qualifichino come presupponenti l’esistenza di quel rilevante rischio idoneo a sconsigliare la vaccinazione».

E qui arriva la pietra miliare della totale adulterazione dei fondamenti costituzionali del processo penale.

«In sostanza l’accertamento di documentazione inidonea o insufficiente determinerà l’inversione dell’onere della prova, ponendo in capo al medico il dovere di dimostrare e legittimare il percorso valutativo compiuto per affermare, comunque, la presenza dei presupposti per l’esenzione».

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«Tutto ciò implica, pertanto, che, in carenza di tali elementi, la attestazione “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 costituisca l’attestazione di un fatto che, pur non esplicitato nel contenuto, debba ricondursi alla dicitura del’art. 479 ultima parte CP. fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità».

Siamo, con le perizie a prova o discolpa, totalmente nel mondo dell’opinabile in cui, almeno in primo grado, l’egemonia di alcuni magistrati, può dettare legge…

Soprattutto perché si vaga nei meandri profondi e contradditori del dibattito sanitario mondiale che vede gli USA avviare cause penali contro le Big Pharma dei sieri genici mRNA per la loro pericolosità e la giustizia italiana aprire un procedimento disciplinare contro la giudice di Firenze Susanna Zanda che ha segnalato alla Procura della Repubblica i danneggiati e morti da vaccini Covid (dopo aver accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria contro l’obbligo).

L’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA: ABERRAZIONE PENALE

Rammento ai lettori, forte di trent’anni di esperienza da cronista giudiziario e di collaborazione giornalistica con illustri magistrati e avvocati, che l’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA in un processo penale per un reato “doloso” come il falso ideologico che implica una deliberata consapevolezza soggettiva dimostrabile è una cosa da marziani del diritto.

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O da magistrati in stridente conflitto d’interessi, come il dirigente della Procura di Perugia Raffaele Cantone che ebbe un incarico “politico” all’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) grazie a quel premier Renzi che per tutto il suo mandato fu sponsor della Big Pharma londinese GSK (socia di Pfizer…).

A sostenere l’assurdità dell’inversione dell’Onere della Prova non sono soltanto io ma varie fonti autorevoli…

ENCICLOPEDIA TRECCANI: Onere della Prova in Capo all’Accusa

«Nel diritto e nella procedura penale, la presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria. In particolare, l’art. 27, co. 2, della Costituzione afferma che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

«(…) Sulla base di questo principio, l’onere di provare la reità dell’imputato incombe sulla pubblica accusa; mentre alla difesa spetta il compito di provare l’esistenza di fatti favorevoli all’imputato. In altre parole non è compito di quest’ultimo dimostrare la propria innocenza, che deve essere, appunto, presunta, bensì dell’accusa dimostrare la sua colpevolezza».

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CODICE DI PROCEDURA PENALE – Broccardi sulle Prove (Art 187 Cpp)

«Il giudice deve ricostruire il percorso logico-conoscitivo che lo ha convinto a valutare positivamente o negativamente le prove disponibili ed utilizzabili ed a trarne le dovute conclusioni. Difatti, il giudice deve altresì enunciare le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie».«Ad ogni modo, la norma in commento delimita il libero apprezzamento del giudice in due precisi ambiti: in generale, si esclude che possano essere utilizzati elementi di natura solamente indiziaria, a meno che tali elementi siano gravi, precisi e concordanti».

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CORTE DI CASSAZIONE – La Prova spetta all’Accusa “senza Ragionevole Dubbio”

A sentenziare sull’Onere della Prova in ambito penale c’è stato anche uno specifico pronunciamento della Cassazione come citato da un dotto articolo tecnico-giuridico dell’avvocatessa Eva Simola:

«Nel nostro ordinamento l’onere della prova è sancito dall’art. Art. 2697 del codice civile (…) Per quanto attiene alla materia penale, in base al principio della presunzione di innocenza e della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, spetta all’accusa (cioè il PM) provare tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato e la loro riconducibilità all’imputato:

senza che permanga in proposito alcun ragionevole dubbio. Affinché il parametro dell’al di là del ragionevole dubbio sia rispettato occorre che il reato sia attribuibile all’imputato con un alto grado di credibilità razionale: ciò significa che le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, devono risultare prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana“. (Cass. Penale Sez. IV, 3 maggio – 5 ottobre 2016, n. 41968)”.

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Ecco perchè l’impianto accusatorio, basato su una LEGGE-CIRCOLARE TRAPPOLA priva di ogni “grado di credibilità razionale” sotto il profilo sanitario e giurisprudenziale, ma ovviamente firmata dal presidente Mattarella, primo promoter delle Big Pharma in tempo di Covid, è destinato a sbriciolarsi.

Ecco perché l’accusa di falso contro quei tre medici, salvo ulteriori e differenti evidenze di prova della pubblica accusa, appare come un processo politico per esporli alla gogna mediatica e ai costi degli avvocati difensori.

CORTE COSTITUZIONALE – Violazione della Presunzione di Innocenza

Un trucco che, forse, in primo grado, in un Tribunale come Perugia di cui sarebbe stato legittimo chiedere la ricusazione per incompatibilità ambientale (viste le correlazioni politiche sull’asse Big Pharma-Renzi-Cantone), potrà anche funzionare…

Ma come scrisse il grande poeta libanese cristiano maronita Gibran Kahlil Gibran:

“I trucchi a volte funzionano ma si autodisttrugono sempre”.

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In questo caso a me pare pertanto evidente una presunta violazione dell’articolo 27 della Corte Costituzionale che recita:

«La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

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Presumere la sua responsabilità in un falso pubblico invertendo l’onere della prova appare un artifizio giurisprudenziale non solo lesivo di tale diritto…

Ma così anomalo da ravvisare gli estremi di un accanimento giudiziario da STATO DI POLIZIA quale è stata l’Italia durante l’emergenza Covid gestita in modo fallimentare dal governo ma soprattutto da molti giudici chiamati a esprimersi su questioni di rilevanza civile o penale.

Per fortuna non tutti.

Fabio Giuseppe Carlo Carisio
direttore Gospa News
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FONTI PRINCIPALI

STRALCIO CAPO D’IMPUTAZIONE PROCESSO DI PERUGIA

ENCICLOPEDIA TRECCANI – Presunzione di non colpevolezza

BROCCARDI – Valutazione Prove

Eva Simola – L’onere della prova nel processo penale

GOSPA NEWS – INCHIESTE COVID. VACCINI & Big PharmaGOSPA NEWS – WUHAN-GATES DOSSIER

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