VACCINI COVID: MORTI AMMAZZATI TRA OMERTA’ E SEGRETEZZA. Consiglio di Stato NEGA a “Constitutio Italia” gli Atti Scientifici sui Sieri Genici mRNA KILLER

VACCINI COVID: MORTI AMMAZZATI TRA OMERTA’ E SEGRETEZZA. Consiglio di Stato NEGA a “Constitutio Italia” gli Atti Scientifici sui Sieri Genici mRNA KILLER

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“Non c’è nulla di nascosto che non debba essere svelato, né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce.”

(Vangelo di San Luca 8,17)


INTRODUZIONE: QUANDO L’ACCESSO AGLI ATTI DIVENTA QUESTIONE DEMOCRATICA

di Ciro Scognamiglio

Il recente rigetto posto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio di Stato – in risposta alla richiesta di accesso agli atti scientifici relativi all’obbligo vaccinale anti-COVID-19, costituisce un atto che trascende il suo valore tecnico-amministrativo.

L’istanza, presentata e redatta dal sottoscritto Dott. Ciro Scognamiglio, membro del direttivo di Constitutio Italia, rappresentava un esercizio legittimo e fondato del diritto alla trasparenza e alla conoscenza, riferendosi espressamente all’ordinanza n. 1153/2022 della III Sezione del Consiglio di Stato, che richiama “[…] le più recenti evidenze scientifiche, riguardanti sia l’efficacia che la sicurezza della vaccinazione nel contrastare la diffusione del virus Sars-CoV-2”.

Tuttavia, il rigetto è stato motivato ritenendo che gli atti amministrativi richiesti – inclusi pareri scientifici, note tecniche e valutazioni dell’efficacia dei vaccini – fossero atti processuali e pertanto esclusi dall’accesso civico. Una motivazione che, in un contesto come quello pandemico, appare come una forzatura semantica e giuridica, atta a eludere il controllo democratico su decisioni che hanno inciso in modo radicale sui diritti fondamentali dei cittadini.

LA SCIENZA SOTTO SEGRETO: CTS, AIFA E IL PARADOSSO DELLA FIDUCIA CIECA

I verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), desecretati solo a partire dal 2022 dopo numerose istanze pubbliche, dimostrano come le decisioni politiche adottate siano state ben lontane dall’essere “scientificamente fondate”, come invece ripetuto da organi istituzionali e media mainstream.

Ad esempio:

Verbale n. 28 del 15 marzo 2020: il CTS chiede esplicitamente una norma che preveda l’esonero da responsabilità civile e penale per i suoi membri, a fronte delle decisioni da adottare.
Verbale del 12 maggio 2021: si segnalano eventi trombotici e fenomeni avversi gravi connessi all’uso di vaccini a vettore virale.
Verbale del 17 giugno 2021: si ammette l’elevata incertezza sull’efficacia dei vaccini nei soggetti già infettati o nei giovani.

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Nonostante tali elementi, il Consiglio di Stato nega l’accesso a questi atti qualificandoli come “atti processuali” pur non essendo parte di atti interni del processo, bensì strumenti di supporto tecnico alle decisioni normative ed esecutive.

Nel frattempo, AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha dichiarato – tramite note ufficiali e FAQ pubbliche – di non essere in possesso di documentazione completa sugli studi clinici condotti per l’autorizzazione condizionata dei vaccini.

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Inoltre, i Rapporti periodici di farmacovigilanza (pubblicati fino a luglio 2022) segnalano:

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UN QUADRO GIURIDICO DIROMPENTE: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VELLETRI

La recentissima sentenza del Tribunale di Velletri, iscritta al n. 4247/2021 R.G.L., ha offerto un contributo decisivo alla ricostruzione tecnico-giuridica della materia vaccinale, confutando punto per punto la narrativa ufficiale.

Il Giudice, richiamando le conclusioni del CTU, ha accertato che:

  • i vaccini anti Covid-19 non sono mai stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione del virus Sars-CoV-2, bensì unicamente per la prevenzione della malattia Covid-19;
  • le schede tecniche dei vaccini, approvate in procedura centralizzata, riportano come unica indicazione l’utilizzo per prevenire la malattia, non l’infezione;
  • l’AIFA ha confermato, nella propria FAQ n. 4 del 4 agosto 2021, che anche i vaccinati potevano trasmettere l’infezione e che i vaccini non prevengono la circolazione virale;
  • l’uso dei vaccini è stato effettuato off label, cioè al di fuori delle condizioni previste dalla scheda tecnica e in violazione dell’art. 3 della legge 648/1996, che richiede presupposti mai verificatisi (malattia grave, assenza di alternative, uso su pazienti e non su soggetti sani);
  • non vi era alcuna indicazione nelle schede tecniche relativa alla somministrazione a soggetti guariti da Covid-19.

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La sentenza ha concluso dichiarando l’illegittimità della sospensione dal lavoro del ricorrente per omessa vaccinazione, poiché la norma che la imponeva (art. 4, co. 4, D.L. 44/2021 conv. in L. 76/2021) risultava priva di fondamento tecnico-scientifico idoneo a giustificare la compressione dei diritti fondamentali alla salute e al lavoro.

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MORTE DI CAMILLA CANEPA, DEL SOTTUFFICIALE STEFANO PATERNÒ E REAZIONI AVVERSE: IL CASO DI AMELIA GRANINI E MONICA S.

Il rifiuto all’accesso agli atti da parte del Consiglio di Stato assume una gravità ancora maggiore se considerato alla luce di tragici eventi che hanno coinvolto alcune delle vittime della campagna vaccinale.

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La morte di Camilla Canepa, una giovane di 18 anni deceduta il 10 giugno 2021 a causa di una trombosi cerebrale, è uno degli esempi più eclatanti di una tragica reazione avversa. Camilla, che aveva ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca, è stata una delle vittime più emblematiche di eventi avversi gravi, tra i quali anche fenomeni trombotici, che sono stati segnalati nei verbali del CTS ma non resi noti tempestivamente.

Anche il caso del Sottufficiale Stefano Paternò, un militare di 43 anni, morto il 10 dicembre 2021, ha suscitato sgomento. Paternò, che aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca, è deceduto a seguito di una reazione avversa che si è manifestata con un’improvvisa trombosi. La sua morte ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha sollevato interrogativi sulle politiche vaccinali adottate in Italia.

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Infine, il caso della Sig.ra Amelia Granini, che ha subito una paralisi grave a seguito della somministrazione della seconda dose di vaccino mRNA (Moderna). La Sig.ra Granini ha sviluppato una sindrome neurologica ipocinetica tremorigena con tetraparesi che le ha causato un’invalidità al 100%. La sua invalidità è stata certificata dalla ASL di Ferrara in data 16 giugno 2023, evidenziando una grave reazione avversa che ha compromesso in modo permanente la sua qualità di vita.

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Un altro caso tragico riguarda Monica S., che è stata indotta a vaccinarsi tramite manipolazione psicologica, facendo leva sul suo senso di responsabilità.

Le istituzioni hanno esercitato pressioni psicologiche sottili e coercitive, con azioni meschine degne dei regimi totalitari, facendole credere che fosse un dovere civico vaccinarsi. Monica ha visto i suoi sogni infrangersi, la sua vita distrutta dal vaccino che le ha rovinato l’esistenza. Il suo più grande rammarico è l’essere stata abbandonata da tutti, comprese le istituzioni, e oggi non ha più fiducia in chi avrebbe dovuto proteggerla.

L’ILLUSIONE DELL’IMMUNITÀ E LA REALTÀ DELLA TRASMISSIBILITÀ

Oltre alle omissioni nel trattamento degli eventi avversi,

è cruciale ricordare che i vaccini non sono mai stati testati né autorizzati per impedire la trasmissione del SARS-CoV-2, come hanno confermato AIFA, EMA e la stessa Pfizer in sede parlamentare europea. Le ammissioni di queste agenzie e aziende costituiscono l’ennesima conferma che l’obbligo vaccinale non era giustificato da dati scientifici riguardanti la protezione della collettività, ma si fondava su argomentazioni ideologiche e comunicative.

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Dai fatti notori oggi ampiamente disponibili, emerge con evidenza che l’obbligo vaccinale introdotto dal legislatore risulta manifestamente irragionevole, poiché fondato su presupposti scientificamente non dimostrati e contraddetti da fonti ufficiali. L’inoculazione di massa, imposta con strumenti coercitivi e sanzionatori, si è basata su una rappresentazione parziale e spesso fuorviante della realtà clinica ed epidemiologica.

Proprio per tali ragioni, nel ricorso pendente dinanzi al TAR Toscana – Sezione di Firenze (NRG 2022/00345), è stata espressamente sollevata questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale. Si richiede che la Corte costituzionale si esprima sulla conformità delle misure emergenziali ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana.

IL CASO ITALIANO: FARMACOVIGILANZA INCOMPLETA E DATI OCCULTATI

Le lacune evidenziate nella farmacovigilanza sono particolarmente gravi in Italia. Come confermato dagli stessi report AIFA, i dati raccolti erano parziali, eterogenei, spesso sottostimati. Il sistema di sorveglianza passivo ha impedito un monitoraggio completo e accurato dei rischi legati alla vaccinazione, mentre la mancanza di trasparenza sui dati reali ha contribuito a una gestione approssimativa della pandemia.

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CONCLUSIONE: VERITÀ NEGATE, FIDUCIA TRADITA

«Il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi» (Matteo 18,23). Così inizia la parabola evangelica che ci ricorda il dovere di rendere conto del proprio operato e della necessità di verità e giustizia, anche nelle istituzioni umane.

Il diniego all’accesso agli atti posto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa non può essere ridotto a una mera formalità burocratica: esso rappresenta il sintomo di una crisi profonda del rapporto tra cittadini e istituzioni.

Quando la scienza è posta sotto segreto, quando le vittime non ricevono ascolto né giustizia, quando l’ideologia prende il posto del confronto aperto e del dubbio metodico, allora il diritto viene svuotato del suo senso più autentico: la tutela dell’essere umano.

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Le tragiche vicende di Camilla, Stefano, Amelia, Monica e di tanti altri dimostrano che l’emergenza sanitaria è stata anche – e soprattutto – un’emergenza democratica. La verità scientifica, in quanto bene comune, non può essere oggetto di occultamento o strumentalizzazione politica.

È dovere dello Stato rendere accessibili le evidenze su cui si fondano le sue scelte, perché solo una cittadinanza informata può esercitare realmente i propri diritti e assumere responsabilmente i propri doveri.

In un tempo in cui la trasparenza avrebbe dovuto essere la prima forma di cura, si è invece preferito il silenzio. Ma nessun segreto dura per sempre, e ogni verità negata presenta prima o poi il conto. Riportare luce là dove è stata imposta l’ombra non è solo un’esigenza giuridica: è una battaglia di civiltà.

Ciro Scognamiglio

Membro del direttivo dell’associazione Constitutio Italia

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